Invalidità civile: normativa e procedura
In attesa dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina di accertamento della disabilità, l'Inps illustra l’iter procedurale di riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell’invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione (INPS - circolare 17 febbraio 2025 n. 42)
Invalidità civile: normativa e procedura
In attesa dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina di accertamento della disabilità, l'Inps illustra l’iter procedurale di riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell’invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione (INPS - circolare 17 febbraio 2025 n. 42)
Per la presentazione della domanda di accertamento sanitario per il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile, sordo, sordocieco o disabile è necessario il rilascio e la trasmissione telematica del certificato attestante le infermità invalidanti (c.d. certificato medico introduttivo) da parte di un medico regolarmente iscritto agli ordini provinciali e abilitato quale certificatore. I medici possono, comunque, attestare l'iscrizione all'albo professionale anche successivamente, mediante autocertificazione.
II certificato medico introduttivo, che può essere riferito a richieste di accertamento di più di uno status, contiene:
- i dati anagrafici del richiedente l'accertamento, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria e dell'ASL di appartenenza;
- i campi destinati alla descrizione ("anamnesi", "obiettività" e "diagnosi"), ai fini dell'individuazione dell'infermità che determina la totale o parziale incapacità lavorativa;
- i codici ICD-9 (International Classification of Diseases, 9th revision - Clinical Modification) con la relativa descrizione;
- ulteriori specificazioni circa la/le patologia/e;
- la descrizione delle terapie.
Ai fini della domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non sussiste più l'obbligo per il medico certificatore di barrare nel certificato medico introduttivo la casella relativa alla presenza o assenza della condizione di «persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» o di «persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita»;
- l'indicazione dell'eventuale patologia oncologica in atto, che prevede che il relativo accertamento sia effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa;
- l'indicazione dell'eventuale patologia non soggetta a revisione;
- l'indicazione dell'eventuale intrasportabilità, per cui si rende necessaria una visita a domicilio (fermo restando la possibilità per l'interessato e/o del delegato di inoltrare apposita richiesta telematica successivamente, fino a 5 giorni prima della visita);
- l'eventuale presenza di una patologia di competenza dell'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), che tutela le persone con disabilità intellettiva e relazionale;
- la precisazione che il certificato è presentato ai fini della domanda di avvio della fase di accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità;
- l'indicazione della presenza di patologie di disabilità intellettiva e/o relazionale, attraverso il codice ICD-9 e la relativa descrizione;
- la dichiarazione che una o più patologie per le quali si chiede il riconoscimento dello stato invalidante potrebbero dipendere dal fatto illecito di terzi;
- gli estremi del medico curante del richiedente l'accertamento (cognome, nome, numero di iscrizione nell'ordine provinciale dei medici).
Con il certificato oncologico introduttivo e il certificato specialistico pediatrico sono state semplificate le istruttorie per il riconoscimento degli stati invalidanti, rispettivamente, nei confronti dei pazienti affetti da neoplasia e dei minori ricoverati o in cura presso Strutture sanitarie pediatriche. La compilazione e trasmissione dei suddetti certificati è consentita anche ai medici specialisti che hanno in cura il paziente presso Strutture sanitarie che hanno sottoscritto i relativi Protocolli quadro predisposti dall'Istituto.
Il termine di validità massima entro il quale il certificato medico introduttivo è utilizzabile per l'abbinamento alla domanda amministrativa, fissato inizialmente a 30 giorni, è stato elevato a 90 giorni. Decorso tale termine la domanda amministrativa non è ricevibile.
Per richiedere l'accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità, oltre alla trasmissione del certificato da parte del medico certificatore, occorre a oggi la presentazione della domanda da parte dell'interessato. Nell'ambito degli interventi per la reingegnerizzazione del processo, al fine di semplificare gli adempimenti per gli accertamenti sanitari e amministrativi, sono stati introdotti nella domanda i campi per fornire i seguenti dati eventuali: comunicazione di ricoveri, conferimento di delega alla riscossione a un terzo o in favore di associazioni, indicazione delle modalità di pagamento, svolgimento di attività lavorativa ed elementi reddituali.
La domanda può essere presentata online accedendo alla procedura disponibile sul sito dell'Inps. In caso di ricovero, nella domanda è possibile indicare un recapito temporaneo, al fine di ottenere l'assegnazione di una visita presso un'azienda sanitaria diversa da quella corrispondente alla residenza.
Le domande di accertamento sanitario presentate all'Istituto sono trasmesse all'ASL competente attraverso i seguenti due canali:
A. accesso diretto attraverso il sito istituzionale alla procedura "VOA" (Verifiche Ordinarie ASL);
B. trasmissione di dati in "cooperazione applicativa" con la ASL, secondo i criteri standard definiti da protocolli operativi.
La lettera di convocazione a visita prodotta dalla procedura "VOA" contiene:
- i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita);
- le avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identità, documentazione sanitaria, ecc.);
- il riferimento alla possibilità di farsi assistere, durante la visita, da un medico di fiducia;
- la comunicazione che, in caso di impedimento, è possibile chiedere una nuova visita, con indicazione delle istruzioni da seguire per la richiesta;
- l'avvertenza che, in caso di assenza a visita, vi sarà una nuova convocazione e che, in caso di nuova mancata presentazione, tale assenza sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa;
- l'avvertenza che, qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo può compilare e trasmettere (sempre per via telematica) un certificato medico integrativo di richiesta di visita domiciliare, sempre che ciò avvenga almeno 5 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale.
In ogni caso, i dati della prenotazione (data, orario, luogo di visita) possono essere visualizzati dall'interessato anche all'interno del "Portale della disabilità".
Nel caso in cui la ASL non utilizzasse la procedura "VOA", la medesima convoca l'interessato avvalendosi dei propri mezzi e secondo le proprie modalità.
In ciascuna ASL una o più Commissioni sanitarie operano per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità o condizione di disabilità.
La Commissione Medica Integrata, all'atto della visita, accede, attraverso la procedura "VOA" o mediante cooperazione applicativa, al fascicolo elettronico dell'interessato contenente la domanda telematica completa del certificato medico.
La Commissione, qualora ritenga insufficiente la documentazione sanitaria, può richiedere all'interessato le necessarie integrazioni. In assenza di riscontro, il verbale viene definito dalla Commissione sulla base dei documenti in suo possesso.
Il verbale di accertamento della Commissione Medica Integrata non è definitivo, in quanto deve essere sottoposto al vaglio del Responsabile della U.O. medico legale della Struttura dell'INPS territorialmente competente per il giudizio definitivo, il quale può confermare (validazione) o modificare quello espresso dalla Commissione Medica Integrata.
Il verbale definitivo è trasmesso dall'Istituto al domicilio del richiedente; contestualmente, la procedura attiva il flusso amministrativo per l'eventuale erogazione del beneficio economico correlato all'accertata condizione del richiedente.
Nei soli verbali sanitari della procedura C.I.C., la Commissione medica INPS esprime allo stato:
a) un giudizio medico legale complessivo, riferito a tutte le minorazioni in diagnosi, comprese quelle già riconosciute per la tutela della cecità civile e della sordità o come dipendenti da causa di guerra, di servizio o di lavoro. Il giudizio complessivo formulato nel verbale consente il suo utilizzo anche per i benefici non economici quali: collocamento mirato e formazione delle relative graduatorie, graduatorie per l'assegnazione di abitazioni di edilizia pubblica, esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria, concessione di protesi, benefici fiscali, agevolazioni per i trasporti pubblici, APE sociale, benefici diversi attribuiti da specifiche norme regionali;
b) un ulteriore giudizio medico legale, espresso ai soli fini dell'invalidità civile, per l'eventuale liquidazione delle relative prestazioni economiche.
Nel verbale trasmesso all'interessato sono riportati entrambi i giudizi, mentre in quello inerente alla fase concessoria, viceversa, sono presenti solo le informazioni relative al giudizio per la liquidazione dei benefici economici.
A conclusione dell'iter sanitario, il verbale è inviato all'interessato in duplice copia: una versione integrale, contenente i dati sensibili, e una in cui i medesimi sono oscurati; il giudizio sanitario finale (ad esempio, il riconoscimento dell'invalidità civile in una determinata percentuale) consente l'eventuale utilizzo di natura amministrativa da parte del titolare.
Nel caso in cui il riconoscimento sanitario risultante dal verbale definitivo corrisponda a una prestazione economica, la Struttura dell'INPS territorialmente competente, su domanda dell'interessato, effettua i controlli dei requisiti amministrativi e reddituali, al termine dei quali viene trasmesso il provvedimento di concessione o di reiezione della domanda di prestazione.
I benefici economici decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
La revisione deve essere:
- evitata in presenza di patologie cronico-degenerative;
- limitata ai soli casi in cui, alla luce delle attuali conoscenze mediche (e non dei possibili futuri progressi della scienza medica) sia prevedibile in concreto (e non meramente in ipotesi) un miglioramento della condizione di salute;
Il procedimento prevede, in via preliminare, l'invio all'interessato di una comunicazione con l'invito a trasmettere, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione utile a definire sugli atti l'accertamento sanitario.
In attesa del rilascio in procedura della specifica funzionalità, l'interessato può, entro lo stesso termine di 40 giorni, farne espressa richiesta, a mezzo PEC, al Centro Medico Legale di competenza.
Una volta pervenuta la documentazione sanitaria, la Commissione deve procedere alla valutazione sugli atti, anche sulla base di tutti gli elementi già precedentemente acquisiti. Qualora, invece, entro il termine previsto non pervenga ulteriore documentazione sanitaria o la richiesta di visita diretta, la Commissione medica può procedere alla definizione sugli atti sulla base della documentazione in suo possesso, qualora ritenuta sufficiente per la formulazione del giudizio medico-legale.
Qualora la documentazione sanitaria allegata non consenta una valutazione obiettiva, la Commissione medica convoca l'interessato con raccomandata A/R nonché, se è conosciuto all'Istituto il numero di cellulare, tramite SMS, presso U.O. medico legale dell'INPS competente per territorio.
L'interessato può, comunque, visualizzare tutti gli avvisi e le scadenze relativi al procedimento di revisione sul "Portale della disabilità".
Le Commissioni medico legali dell'Istituto, in sede di visita di revisione, sono chiamate a esprimersi sulla permanenza o meno del grado di invalidità precedentemente accertata e su eventuali aggravamenti.
In caso di conferma del giudizio medico legale, il relativo esito viene comunicato all'Agenzia prestazioni e servizi".
Nell'eventualità di un giudizio difforme dal precedente, dal quale deriva la perdita del diritto alla prestazione economica, la stessa viene revocata automaticamente centralmente. In particolare, tale automatismo si verifica nei casi in cui sia intervenuto un giudizio medico legale di revisione che abbia riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore al 74% o la condizione di "non cieco" o "non sordo". Per effetto dell'elaborazione centralizzata, la prestazione viene sospesa dal mese successivo alla definizione del verbale sanitario, senza necessità di intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali dell'Istituto, prevenendo l'insorgenza di indebiti.
La normativa vigente prevede le seguenti fattispecie di esonero dall'accertamento della permanenza della condizione di disabilità:
- le menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti;
- i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche e i disabili mentali gravi con effetti permanenti;
- i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down.
Infine, per ciò che concerne l'autismo, le linee guida escludono la rivedibilità entro il compimento del diciottesimo anno di età, a eccezione dei casi in cui le Strutture di riferimento attestino un disturbo dello spettro autistico di tipo lieve o borderline con ritardo mentale lieve o assente.
di Francesca Esposito
Fonte normativa