IVA: prestazioni di noleggio di un impianto sportivo
Con la risposta del 17 febbraio 2025 n. 36, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA delle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo a favore di associazioni sportive dilettantistiche incluse nella medesima Federazione sportiva
IVA: prestazioni di noleggio di un impianto sportivo
Con la risposta del 17 febbraio 2025 n. 36, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA delle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo a favore di associazioni sportive dilettantistiche incluse nella medesima Federazione sportiva
Il chiarimento deriva da un'istanza di interpello presentata da una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, iscritta alla Federazione, costituita sotto forma di società di capitale a responsabilità limitata, avente per oggetto sociale l'esercizio d'attività sportive, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di attività agonistiche e promozionali nell'ambito della disciplina degli sport, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e corsi, inerenti gli sport agonistici, ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione e delle altre Federazioni sportive alle quali la società intende aderire. In particolare, si occupa della gestione di un impianto sportivo tramite una convenzione di concessione sia per la gestione sia per la realizzazione di lavori di manutenzione e riqualifica. Oltre ad essere utilizzata direttamente dalle proprie squadre e da altre associazioni sportive, nella struttura la società svolge altre attività soggette a Iva, quali l’attività di commercio al dettaglio e l’apertura dell’impianto al pubblico, con relativo incasso di corrispettivi.
Infine, la società rappresenta che realizza un fatturato annuo complessivo superiore al limite previsto per la fruizione delle agevolazioni fiscali; da statuto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, secondarie- strumentali rispetto a quelle principali; le sponsorizzazioni, rapporti promo-pubblicitari, cessioni di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e gestione degli impianti sportivi sono escluse dai limiti delle attività diverse; le medesime disposizioni statutarie prevedono che gli utili netti di esercizio siano destinati per il 5% alla riserva legale (fino a che non si raggiunga l'importo previsto dalla legge), per la parte residua l'obbligo di reinvestimento per le finalità conformi all'oggetto sociale; non è prevista la possibilità di distribuzione degli utili ai soci.
Ciò premesso, la società chiede di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell'Iva, applicabile alle prestazioni di noleggio dell'Impianto ad altre associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla medesima Federazione in considerazione della circostanza che l'Istante nei suddetti impianti svolge anche attività diretta.
Innanzitutto, l'art. 4, co. 4, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, attualmente applicabile, prevede, tra l'altro, un regime di esclusione dal campo di applicazione dell'Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto «effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».
Successivamente, l'art. 5, co. 15-quater, lett. a), DL 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto la soppressione dell'esclusione dall'Iva delle operazioni effettuate dalle suddette associazioni tassativamente indicate al citato art. 4, del decreto IVA, prevedendo nel contempo l'applicazione del regime di esenzione delle medesime operazioni e la loro riconducibilità nell'art. 10 del citato DPR n. 633/1972, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Da ultimo, con il decreto "Milleproroghe" (attualmente in corso di conversione) viene disposto che, in attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, la decorrenza di detta disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Ne consegue che fino a tale data possono essere considerate fuori campo IVA le prestazioni ivi previste rese dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei soggetti individuati dal richiamato art. 4, co. 4, DPR n. 633/1972.
Al riguardo, l'applicazione della disposizione, prospettata dall'Istante nella propria soluzione, richiede la sussistenza congiunta dei seguenti tre presupposti:
- le prestazioni devono essere effettuate dagli enti associativi tassativamente indicati;
- le medesime prestazioni devono essere effettuate «in conformità alle finalità istituzionali»;
- le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di soci, associati o partecipanti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.
Nel caso in esame, la condizione prevista alla lett. sub a) risulta rispettata, ciò in quanto, come innanzi accennato, il combinato disposto di cui alle richiamate disposizioni contenute nel citato D.L. n. 113/2024 e nel richiamato art. 90 della L n. 289/2002, consentono l'applicazione delle disposizioni tributarie e, in particolare, nel caso di specie dell'art. 4, co. 4, DPR n. 633/1972, sia alle associazioni sportive dilettantistiche sia alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali non aventi scopo di lucro; inoltre, appare rispettata anche la condizione di cui alla lett. sub c) nella misura in cui le prestazioni di noleggio vengano rese nei confronti di enti sportivi dilettantistici che risultino iscritti alla medesima Federazione. Al riguardo, con riferimento al concetto di ''organizzazione locale o nazionale”, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare con la circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, che nel caso delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, l'appartenenza ad un'unica organizzazione locale o nazionale ai sensi di tale disposizione si realizza mediante l'affiliazione alla medesima Federazione Sportiva sia dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro che rende verso corrispettivo l'attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali sia dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro destinataria della cessione o della prestazione. Detta precisazione è da ritenersi estensibile anche agli effetti dell'Iva.
In merito alla condizione di cui alla lettera sub b), la circolare n. 124/1998 ha precisato che, ai fini dell'applicazione della disposizione agevolativa di cui all'art. 148, co. 3, del TUIR, l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari dell'ente.
Infine, nel caso prospettato, l'attività di noleggio dell'Impianto risulta svolta in conformità alle proprie finalità istituzionali solo a condizione che l'impianto noleggiato continui ad essere utilizzato e destinato allo svolgimento esclusivo dell'attività sportiva, che rappresenta l'oggetto sociale dell'associazione. Per le suesposte considerazioni, si ritiene che l'operazione oggetto del quesito soddisfi i requisiti richiesti dal citato art. 4, co. 4, DPR n. 633/1972, nella sua formulazione attualmente applicabile.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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