Indennità di disoccupazione e principio di automaticità delle prestazioni previdenziali
Le prestazioni riconducibili alla previdenza obbligatoria sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (Cassazione - ordinanza 11 febbraio 2025 n. 3546, sez. lav.)
Indennità di disoccupazione e principio di automaticità delle prestazioni previdenziali
Le prestazioni riconducibili alla previdenza obbligatoria sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (Cassazione - ordinanza 11 febbraio 2025 n. 3546, sez. lav.)
La Corte d'appello di Caltanissetta rigettava la domanda di un lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione a fronte del diniego dell’INPS.
Ad avviso della Corte, in particolare, la domanda non poteva prescindere dal corretto adempimento dell'obbligo contributivo posto a carico della parte datoriale e non meritava, dunque, d'essere accolta a causa del mancato versamento della "provvista" da parte della società cooperativa di cui il richiedente era dipendente; il lavoratore avrebbe dovuto dapprima radicare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro e ottenerne la condanna al versamento dei contributi e solo all'esito di una sentenza favorevole avrebbe potuto chiamare in giudizio l'INPS al fine di ottenerne la condanna al versamento della richiesta indennità di disoccupazione.
Contro la sentenza d'appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la Corte di merito, nel disconoscere il diritto alla prestazione previdenziale per omesso versamento contributivo, avesse violato il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e assistenziali codificato di cui all'art. 2116 c.c..
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, censurando l'affermazione posta a base della sentenza impugnata secondo cui l'indennità di disoccupazione presuppone la regolarità della provvista contributiva.
Sul punto il Collegio ha dapprima richiamato l'art. 27, co. 1, RDR 14 aprile 1939, n. 636, conv., con modif., nella L 6 luglio 1939 n. 1272, che, con specifico riguardo alle prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione, ha stabilito che il requisito di contribuzione si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti. In tale prospettiva l'art. 2116, co. 1, c.c. ha sancito una regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti: le prestazioni riconducibili alla previdenza obbligatoria sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali.
Sulla base di tali presupposti i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata che, nel condizionare il riconoscimento della prestazione al versamento dei contributi o a una preventiva azione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro inadempiente, aveva trascurato di ponderare l'incidenza del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa