Global Minimum Tax: il Mef approva le linee guida
Le linee guida in materia di imposizione minima globale e la carenza dei presupposti applicativi in capo ai gruppi bancari cooperativi (MEF - direttiva 17 febbraio 2025 n. 7034)
Global Minimum Tax: il Mef approva le linee guida
Le linee guida in materia di imposizione minima globale e la carenza dei presupposti applicativi in capo ai gruppi bancari cooperativi (MEF - direttiva 17 febbraio 2025 n. 7034)
Con l’entrata in vigore in Italia della c.d. Global Minimum Tax (GMT) si pone il problema di definire il corretto inquadramento dei gruppi bancari cooperativi (BCC) ai fini dell’imposizione integrativa e, in particolare, di chiarire se assuma rilevanza il gruppo riflesso nel bilancio consolidato redatto a seguito di un accordo di coesione e se la società capogruppo e ogni banca di credito cooperativo siano da considerare separatamente o in maniera unitaria (Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209).
L’imposizione integrativa si applica alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.
Affinché si applichi la GMT è necessario che una Impresa faccia parte di un Gruppo multinazionale o nazionale che superi la soglia di ricavi normativamente prevista. A sua volta, la nozione di Gruppo è incentrata su quella del Bilancio Consolidato che, in ultima analisi, richiede che l’entità consolidante (Controllante Capogruppo o UPE), in cui nessuna altra entità detiene una partecipazione di controllo (o Controlling interest), abbia una partecipazione di controllo nelle entità consolidate (“Imprese”).
La partecipazione di controllo in linea con le Regole GloBE, consiste in una “partecipazione al capitale o al patrimonio” (ossia un “equity interest”) delle Imprese che ne determina il consolidamento linea per linea.
I gruppi bancari cooperativi (BCC) sono disciplinati dal Testo Unico Bancario – TUB (art. 37-bis, dlgs 1° settembre 1993, n. 385). Nel bilancio consolidato di tali gruppi confluiscono i dati contabili delle BCC, della società capogruppo, costituita in forma di società per azioni, il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo medesimo, e i dati contabili di eventuali altre società controllate. Il processo di consolidamento contabile delle BCC avviene per effetto di un “contratto di coesione” in quanto la società capogruppo non detiene Partecipazioni nelle singole BCC ma, al contrario, sono le singole BCC a detenere Partecipazioni, ancorché non di controllo, in essa.
Inoltre, il contratto di coesione attribuisce alla società capogruppo l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento sulle attività svolte dalle banche cooperative aderenti al suddetto contratto. Diversamente, il consolidamento contabile delle Società Controllate nell’ambito del bilancio consolidato avviene in virtù di Partecipazioni di Controllo in esse detenute dalla società capogruppo.
Sotto il profilo contabile è previsto che nel caso di gruppi bancari cooperativi in esame, la società Capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un’unica entità consolidante.
Alla luce dell’obbligo di redazione di un unico bilancio consolidato da parte dell’organismo centrale (società capogruppo) e delle sue affiliate (le banche di credito cooperativo), occorre preliminarmente chiarire se la suddetta capogruppo e le BCC siano da considerare, ai fini delle Regole GloBE e del Decreto, un’unica Entità oppure una molteplicità di Entità.
Al riguardo si osserva che il tenore letterale delle Regole GloBE, che identifica un’Entità “any legal person”, e del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209, che definisce tale “qualsiasi persona giuridica”, inducono a concludere che la società capogruppo e le singole banche di credito cooperativo - ciascuna avente natura di società di capitali – non possano considerarsi un’unica Entità ma costituiscano una molteplicità di Entità. A tal fine, l’accordo di coesione non può essere inquadrato quale accordo (o arrangement) assimilabile ad una “partnership” o a un “trust” che predispone “separate financial statements” (o bilancio individuale) in quanto tale ultima nozione, nel linguaggio OCSE, non è da intendere con riferimento al Bilancio Consolidato di un Gruppo ma al bilancio individuale di una Entità. In senso conforme si esprime il Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209 che, nella definizione di “Entità”, fa riferimento al soggetto che predispone “proprie scritture contabili”.
Tale conclusione trova indiretta conferma anche nella disciplina speciale dedicata al Gruppo a controllante multipla, che, pur basata su accordi tra differenti Entità e sulla necessaria (ma non sufficiente) predisposizione di un unico bilancio consolidato, non si fonda sulla preliminare identificazione di un’unica Entità ma contestualmente implica la presenza di più Controllanti Capogruppo.
Posto che il gruppo BCC è caratterizzato da una molteplicità di Entità, al fine di stabilire se questo rientri nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa, è necessario verificare se le singole BCC consolidate siano o meno Imprese ossia Entità che appartengono ad un Gruppo multinazionale o nazionale, secondo le sopra richiamate definizioni. Si ricorda che l’appartenenza di una Entità ad un Gruppo deve essere conclamata dalla sussistenza di un Bilancio Consolidato. La definizione di Bilancio Consolidato, a sua volta, implica che la società consolidante, o Controllante Capogruppo, detenga una Partecipazione di Controllo nelle altre Entità consolidate.
Come già evidenziato, la Partecipazione di Controllo è una Partecipazione che comporta l’obbligo di consolidare linea per linea le Entità partecipate. La Partecipazione identifica una partecipazione al capitale o al patrimonio di una Impresa (requisito dell’Equity interest). Pertanto, affinché un bilancio consolidato si qualifichi tale, ai fini delle Regole GloBE e del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209, è necessario che l’Entità consolidante detenga una Partecipazione di Controllo nelle altre Entità. Al riguardo si evidenzia che, nel caso di specie, la società capogruppo non si può qualificare Controllante Capogruppo, non detenendo una Partecipazione di Controllo nelle BCC che sono consolidate. Come già anticipato, infatti, l’adesione ad opera di una banca di credito cooperativo ad un Gruppo BCC avviene in virtù di un “contratto di coesione” normativamente previsto. Pertanto, in mancanza di una Partecipazione e, per l’effetto, di una Partecipazione di Controllo da parte della società capogruppo nelle consolidate, si giunge ad escludere la sussistenza di un Bilancio Consolidato e, quindi, di un Gruppo, come sopra definiti. L’inesistenza di un Gruppo al quale appartengono le BCC determina che esse, nella prospettiva della disciplina in esame, non possono qualificarsi Imprese (o “Constituent Entities”) e, di conseguenza, non possono essere soggette alle disposizioni contenute nel Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209.
Diversamente, si ritiene che la società capogruppo e le Società Controllate costituiscano Imprese facenti parte di un Gruppo, le quali sono soggette alle disposizioni della GMT nella ipotesi in cui i ricavi di tale Gruppo superino la soglia prevista nell’articolo 10, comma 1, del Decreto 209. Ai fini della verifica della soglia dei ricavi consolidati è necessario fare esclusivo riferimento alla società capogruppo e alle Società Controllate senza considerare i ricavi conseguiti dalle BCC, ciò in quanto il superamento della soglia dei 750 milioni di euro deve essere apprezzato in relazione al Gruppo ed il Gruppo è esclusivamente formato dalla capogruppo e dalle sue Società Controllate. Analogamente, ciascuna BCC potrebbe essere una Controllante Capogruppo di un proprio Gruppo qualora, eventualmente, avesse un Controlling interest in altre Entità (ossia le relative partecipate). In tal caso, varrebbero le medesime considerazioni svolte sopra per la società capogruppo e le sue Società Controllate.
Per completezza di analisi, si prende in considerazione anche la possibilità che il gruppo BCC rientri nella nozione di “Gruppo a controllante multipla” prevista nelle Regole GloBE e nel Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209.
Si ricorda che il Gruppo a controllante multipla è il risultato di un accordo (arrangement) tra due o più Gruppi multinazionali o nazionali e, in particolare, tra le Controllanti Capogruppo di due o più Gruppi che, al ricorrere di determinate condizioni, costituiscono un gruppo combinato (“combined group”).
Al riguardo, si fa presente che, in base al Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209 e in linea con le Regole GloBE, gli accordi che possono dare vita ad un Gruppo a controllante multipla sono la struttura vincolata (Stapled Structure), e l’accordo tra Gruppi quotati (Dual-listed Arrangement).
Nell’ambito di entrambe le tipologie di accordi è necessario, ma non sufficiente, che una Controllante Capogruppo prepari il Bilancio Consolidato soggetto a revisione esterna includendo tutte le proprie Imprese e le altre Controllanti Capogruppo e le Imprese di queste ultime. Si osserva come tale requisito (ossia la predisposizione di un Bilancio Consolidato), necessario ma non sufficiente, possa essere considerato soddisfatto nel caso dei gruppi BCC.
Per quanto riguarda l’accordo a struttura vincolata è necessario, oltre alla predisposizione del bilancio consolidato soggetto a revisione legale, verificare la sussistenza della seguente condizione: “una partecipazione non inferiore al 50 per cento nelle controllanti capogruppo è vincolata, attraverso particolari forme di titolarità o di restrizioni alla circolazione ovvero di altri termini e condizioni, in modo tale da non poter essere trasferita o compravenduta se non congiuntamente e, se quotata in un mercato di capitali, la relativa quotazione avviene in forma unitaria”.
Sulla base dell’accordo di coesione nonché di evidenze di fatto, si ritiene che il suddetto criterio non risulti integrato nel caso dei gruppi bancari cooperativi in quanto, generalmente, non sussiste alcun vincolo alla circolazione degli “equity interest” delle BCC e della società capogruppo che sia idoneo a configurare le suddette Partecipazioni come se fosse un’unica Partecipazione e ad imporre limiti “in modo che non possano essere trasferite o scambiate in modo indipendente”.
La sussistenza di un accordo tra Gruppi quotati, secondo l’illustrazione del Commentario OCSE, richiede, invece, la verifica di molteplici requisiti (non alternativi), di seguito elencati:
a) due o più Controllanti Capogruppo, appartenenti a gruppi distinti, conducono le rispettive attività imprenditoriali in maniera unitaria esclusivamente su base contrattuale e non attraverso la loro soggezione ad un comune controllo;
b) ogni Controllante Capogruppo eroga dividendi o proventi da liquidazione a favore dei rispettivi proprietari in base ad accordi contrattuali che prevedono delle percentuali di ripartizione fisse;
c) le attività delle singole Controllanti Capogruppo sono gestite come se fossero articolazioni della medesima realtà economica in virtù di specifici accordi pur rimanendo quest’ultime imprese giuridicamente autonome;
d) le Partecipazioni delle singole controllanti capogruppo parte dell’accordo sono quotate, scambiate o trasferite in modo autonomo in differenti mercati di capitali;
e) le Controllanti Capogruppo predispongono il bilancio consolidato, sottoposto a revisione legale, nel quale sono riportate, come se fossero parte di un unico Gruppo, le attività, le passività, le componenti positive e negative di reddito ed i flussi finanziari di tutte le imprese interessate.
Con specifico riferimento ai gruppi BCC, si osserva che tali gruppi potrebbero soddisfare i requisiti indicati alle lettere a), c), d), e) ma non il requisito di cui alla lettera b) perché la capogruppo e le banche di credito cooperativo non erogano “dividendi o proventi da liquidazione a favore dei rispettivi proprietari in base ad accordi contrattuali che prevedono delle percentuali di ripartizione fisse”.
Resta inteso che, laddove i requisiti sopra descritti trovassero riscontro nell’accordo di coesione stipulato da un Gruppo BCC, quest’ultimo sarebbe da considerare quale “Gruppo a controllante multipla” e, conseguentemente, risulterebbe soggetto alla relativa disciplina dettata dalle Regole GloBE e dal Decreto ai fini dell’applicazione della GMT.
In conclusione, il gruppo BCC risultante da un accordo di coesione, pur essendo caratterizzato da un unico bilancio consolidato, non rientra nel perimetro applicativo della Global Minimum Tax in quanto:
- l’insieme delle banche di credito cooperativo e della società capogruppo, che sono parti dell’accordo di coesione, non può essere considerato un’unica Entità e ciascuna banca (compresa la società capogruppo) deve essere considerata un’Entità separata rispetto alle altre banche e alla società capogruppo e viceversa;
- il suddetto accordo di coesione non configura un “Controlling interest” in quanto, pur comportando il consolidamento linea per linea delle BCC (e delle relative controllate) non integra il requisito dell’equity interest ossia della partecipazione al capitale o al patrimonio;
- il suddetto accordo di coesione soddisfa, generalmente, solo alcuni dei requisiti previsti per rientrare nella nozione di accordo a struttura vincolata o di accordo tra gruppi quotati con la conseguenza che il gruppo BCC, salvo ipotesi specifiche, non può considerarsi un “Gruppo a controllante multipla” ai fini dell’applicazione dell’imposizione integrativa.
Si ritiene, pertanto, che la società capogruppo, da un lato, ed ogni singola banca di credito cooperativo, dall’altro, devono essere inquadrate separatamente in modo che: i) ogni singola banca di credito cooperativo (in quanto socia della società capogruppo rispetto alla quale non detiene una Partecipazione di Controllo), al ricorrere di ulteriori necessari presupposti, potrebbe assumere esclusivamente il ruolo di Controllante Capogruppo di un proprio e distinto Gruppo in cui non sono ricomprese né la società capogruppo né le relative Controllate; ii) la capogruppo, non detenendo alcuna Partecipazione di Controllo nelle banche di credito cooperativo, si qualifica Controllante Capogruppo solo con riferimento al Gruppo nel cui perimetro rientrano le Entità in cui la stessa detiene un “Controlling Interest” (restando, invece, escluse le BCC e le relative eventuali controllate di queste ultime).
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
Approfondimento