Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero 2025
L'Inps ha fornito istruzioni operative per le regolarizzazioni contributive (INPS - circolare 18 febbraio 2025 n. 43)
Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero 2025
L'Inps ha fornito istruzioni operative per le regolarizzazioni contributive (INPS - circolare 18 febbraio 2025 n. 43)
Retribuzioni convenzionali per l'anno 2025
Le retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2025, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.
Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati, le disposizioni del DL n. 317/1987 si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Inoltre, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale:
- Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea, Turchia e Giappone.
Ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, "comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti", con esclusione dell'indennità estero.
L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto o di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi, i valori in questione non sono frazionabili. I valori contenuti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali per l'anno 2025 sono espressi in euro e, ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all'unità di euro.
Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.
Le retribuzioni in argomento costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
La retribuzione può subire delle variazioni nei seguenti casi:
- passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di "quadro", "dirigente" e "giornalista", o per passaggio di qualifica.
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell'anno compensi variabili (ad esempio, lavoro straordinario, premi ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all'inizio dell'anno nel calcolo dell'importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorre provvedere a rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e dividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se, per effetto di tale ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporti una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si rende necessario procedere a un'operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.
I datori di lavoro che per il mese di gennaio e febbraio 2025 hanno operato in difformità dalle istruzioni previste, possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi. Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 maggio pv.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro:
- devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
di Francesca Esposito
Fonte normativa