mercoledì, 19 febbraio 2025 | 12:49

Novità per gli artigiani dell’Area Meccanica

Firmato il 17 febbraio 2025, l’accordo integrativo dell'Ipotesi di rinnovo del CCNL Area Meccanica del 19 novembre 2024

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Novità per gli artigiani dell’Area Meccanica

Firmato il 17 febbraio 2025, l’accordo integrativo dell'Ipotesi di rinnovo del CCNL Area Meccanica del 19 novembre 2024

Le parti firmatarie del rinnovo CCNL Artigiani area meccanica, sottoscritto in prima istanza il 19 novembre in modalità di Ipotesi e ratificata il 20 dicembre 2024 dopo la consultazione referendaria, hanno concordato un verbale integrativo d’accordo per meglio definire:

- la declinazione dei tempi del preavviso negli artt. 66 e 88;

- l’applicazione del preavviso ai dipendenti inquadrati nella categoria 2.a bis;

- il mese di versamento, maggio 2025, delle quote di partecipazione trattenute ai lavoratori nella busta paga del mese di aprile 2025.

Preavviso di licenziamento e dimissioni - Operai Metalmeccanica e Installazione di impianti

Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

- 5° e 6° livello con anzianità fino a 5 anni: 20 giorni di calendario

- 3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario

- 5° e 6° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 25 giorni di calendario

- 3° e 4° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 30 giorni di calendario

- 5° e 6° livello con anzianità oltre i 10 anni: 30 giorni di calendario

- 3° e 4° livello con anzianità oltre i 10 anni: 35 giorni di calendario

Per i lavoratori inquadrati nel livello 2 bis (seconda categoria bis) trovano applicazione i medesimi periodi di preavviso previsti per i lavoratori inquadrati nella terza e quarta categoria.

Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Le modifiche trovano applicazione a far data dal 1° marzo 2025. Resta inteso che quanto concordato con il presente verbale non ha effetti nei confronti dei preavvisi comunicati nel periodo dal 19 novembre 2024 al 28 febbraio 2025, anche se ancora in corso di compimento.

Preavviso di licenziamento e dimissioni - Operai - Orafi, Argentieri e Affini

Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

- 5° e 6° livello con anzianità fino a 5 anni: 20 giorni di calendario

- 3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario

- 5° e 6° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 25 giorni di calendario

- 3° e 4° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 30 giorni di calendario

- 5° e 6° livello con anzianità oltre i 10 anni: 30 giorni di calendario

- 3° e 4° livello con anzianità oltre i 10 anni: 35 giorni di calendario

Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Le modifiche trovano applicazione a far data dal 1° marzo 2025. Resta inteso che quanto concordato con il presente verbale non ha effetti nei confronti dei preavvisi comunicati nel periodo dal 19 novembre 2024 al 28 febbraio 2025, anche se ancora in corso di compimento.


Quota partecipazione spese per il rinnovo contrattuale

Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCNL Area Meccanica si è convenuto quanto segue:

1) le aziende effettueranno una ritenuta di Euro 30,00 sulla retribuzione del mese di aprile 2025 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale;

2) ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FIM-CISL FIOM-CGIL, UILM-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto;

3) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 31 gennaio 2024 del testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione;

4) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda.

5) la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all’applicazione della procedura di trattenuta e versamento;

6) le imprese verseranno le somme di cui sopra entro il mese di maggio 2025 sul c/c bancario IBAN:

IT68G0100503200000000045109 - presso BNL- intestato a FIM, FIOM, UILM.

di Flavia Sansone

Fonte Contrattuale