mercoledì, 19 febbraio 2025 | 15:24

CCNL Pelli e Ombrelli Industria: 310 euro di elemento di garanzia retributiva a febbraio

Spetta, con la retribuzione del mese di febbraio, 310 euro a titolo di "Elemento di Garanzia Retributiva”, ai  dipendenti delle aziende manifatturiere delle pelli e ombrelli prive della contrattazione aziendale o territoriale

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CCNL Pelli e Ombrelli Industria: 310 euro di elemento di garanzia retributiva a febbraio

Spetta, con la retribuzione del mese di febbraio, 310 euro a titolo di "Elemento di Garanzia Retributiva”, ai  dipendenti delle aziende manifatturiere delle pelli e ombrelli prive della contrattazione aziendale o territoriale

In base all’Accordo del 26 maggio 2023, sottoscritto tra tra ASSOPELLETTIERI con l'assistenza di CONFINDUSTRIA MODA e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, è stato stabilito un importo a titolo di "Elemento di Garanzia Retributiva - EGR", ai fini dell'incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al contratto nazionale.

Tale elemento è, del pari, riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi.

L'importo dell'EGR, pari a 310,00 euro lordi, è uguale per tutti i lavoratori e sarà erogato con la retribuzione del mese di febbraio.

L'importo dell'EGR, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente all'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione e/o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l'espleta- mento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, possono definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'EGR per l'anno di competenza.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale