giovedì, 20 febbraio 2025 | 17:03

Influencer, blogger, cyber atleti: come scegliere il regime previdenziale

In assenza di una specifica disciplina, l'inquadramento previdenziale dei soggetti che svolgono l’attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali, cd. content creator, varia in base alle concrete modalità in cui si estrinseca l’attività, al contenuto della prestazione, al modello organizzativo adottato e alle modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi (INPS - circolare 19 febbraio 2025, n. 44)

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Influencer, blogger, cyber atleti: come scegliere il regime previdenziale

In assenza di una specifica disciplina, l'inquadramento previdenziale dei soggetti che svolgono l’attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali, cd. content creator, varia in base alle concrete modalità in cui si estrinseca l’attività, al contenuto della prestazione, al modello organizzativo adottato e alle modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi (INPS - circolare 19 febbraio 2025, n. 44)

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L'attività di creazione e produzione di contenuti mediatici virtuali (contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta) e la successiva messa a disposizione del pubblico attraverso piattaforme digitali viene individuata con il nome di "content creator".

Quando tali attività sono poste in essere con l'obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria) si configura una vera e propria attività economica per la quale sorge la necessità di individuare il corretto inquadramento previdenziale.

Data l'assenza di una specifica disciplina, l'inquadramento e la qualificazione giuridica dell'attività di content creator sono determinate avendo riguardo alle concrete modalità con cui le rispettive attività sono realizzate e il relativo reddito è prodotto.

Attività del content creator

L'attività dei content creator si caratterizza per la creazione di contenuti digitali, e quindi l’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta, che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale.

Nella categoria dei content creator si annovera quella peculiare dell’influencer, ossia colui che in ragione della sua popolarità e del credito maturato nell’ambito della comunità degli utenti delle piattaforme è particolarmente idoneo a orientare opinioni e gusti del pubblico di riferimento. Lo sfruttamento commerciale della propria immagine e del seguito maturato si sostanzia prevalentemente nell’attività di promozione di beni o servizi, a fronte di denaro o altre utilità.

Sotto un diverso profilo, le attività dei content creator possono articolarsi in una moltitudine di professionalità flessibili, mutevoli e contraddistinte dal mezzo di diffusione utilizzato o dal tipo di contenuto realizzato, quali, a mero titolo esemplificativo, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc. Tali figure, laddove ricorrano altresì le caratteristiche sopra illustrate, possono essere ricondotte alla categoria dell’influencer.

Rientrano, altresì, nella categoria dei content creator i pro gamer o cyber atleti impegnati professionalmente nelle discipline degli eSport, ossia degli sport elettronici, intendendosi come tali le competizioni svolte anche sotto forma di leghe e tornei, in cui giocatori singoli o squadre si sfidano su titoli videoludici, con la partecipazione di un pubblico di altri utenti, al fine di ottenere premi e/o per puro intrattenimento.

Per tali figure, sul piano dei rapporti di lavoro, può sussistere un ulteriore livello di intermediazione delle attività, rappresentato dalle squadre alle quali possono appartenere i singoli giocatori e che possono regolare i propri rapporti con i giocatori stessi con contratti che possono definire eventuali compensi e ulteriori obblighi tra le parti. In proposito, al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di settore, tali rapporti possono essere riconducibili alla disciplina, anche previdenziale, del lavoro sportivo, sempre che la singola disciplina sia stata riconosciuta dal CONI e inserita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro del CONI.

Dal 1° gennaio 2025 è istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.

Modalità organizzative e forme di pagamento

In linea generale, i content creator possono svolgere la propria attività a fronte di specifiche richieste di prestazione di servizi associate al pagamento oppure valorizzare in modo indipendente le proprie opere attraverso forme di pagamento diretto o facendo ricorso a meccanismi quali l’inserimento di contenuti pubblicitari, il ricorso a sponsorizzazioni, la creazione di articoli di merchandise commercializzabili online.

Con riguardo alla modalità di remunerazione, l'attività di content creator può essere remunerata:

- direttamente dalla piattaforma, attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario in proporzione al seguito degli utenti o mediante il riconoscimento di somme individuate sulla base di accordi individuali;

- con il pagamento da parte dei propri sostenitori, tramite l’intermediazione della piattaforma;

- attraverso sponsorizzazioni o vendita diretta di prodotti, senza alcuna intermediazione della piattaforma di distribuzione dei contenuti, con introiti che possono derivare sia dai compensi riconosciuti per avere dato visibilità a un particolare marchio o prodotto sia dalla commercializzazione di prodotti commercializzati direttamente dal creatore anche attraverso piattaforme diverse da quelle di distribuzione dei contenuti.

L’ulteriore elemento caratterizzante l’attività dei content creator, quindi, è rinvenibile nella compresenza di un rapporto che può vedere, da un lato, il soggetto creatore dei contenuti e l’azienda commerciale (di seguito, anche brand) e, dall’altro, la relazione del content creator con la piattaforma.

In tale scenario può realizzarsi la partecipazione di soggetti che assumono la veste di agenzie intermediarie, le quali svolgono la funzione di coadiuvare il brand nella scelta del content creator più adatto a pubblicizzare il proprio prodotto (cd. media agency) o di assistere il talent nella gestione dei propri affari (cd. talent agency). Pertanto, il rapporto può essere trilaterale o persino quadrilaterale, laddove tutti i soggetti indicati partecipino al singolo affare: brand, media agency, talent agency, content creator.

Il rapporto tra il brand, il content creator e l’agenzia di intermediazione, nell’ambito dell’autonomia contrattuale di cui all’articolo 1322 del codice civile, può assumere diverse configurazioni:

- l'agenzia si occupa unicamente di reperire il nominativo del content creator, svolgendo una pura attività di mediazione, mentre è l’azienda committente che provvede a stipulare autonomamente il contratto con il content creator, determinandone anche il compenso che, quindi, viene erogato direttamente dal brand;

- l’agenzia si occupa di reperire il content creator e di conferirgli l’incarico allo svolgimento dell’attività promozionale. In questo caso cura l’intero processo di una campagna di “influencer marketing”, identificando i content creator che meglio si adattano al marchio e agli obiettivi del brand, anche secondo le modalità eventualmente individuate, in termini di tempo, spazi, visibilità e pubblico di riferimento, con gli stessi content creator e il brand. In queste ipotesi, sostanzialmente, è l’agenzia che gestisce ogni rapporto con il brand, pattuisce il compenso per la campagna e riscuote il pagamento. I pagamenti dei brand sono quindi generalmente incassati dalla medesima agenzia, che successivamente procede alla corresponsione al content creator della quota concordata o spettante.

- l’agenzia assume direttamente i content creator come propri collaboratori/lavoratori dipendenti. In questa ipotesi, la prestazione del content creator è, di regola, riconducibile nell’alveo del lavoro autonomo. Tuttavia, nel caso in cui la prestazione lavorativa venga svolta in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dalla medesima piattaforma digitale, trova applicazione la disciplina della collaborazione eterorganizzata di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Regime previdenziale lavoratori autonomi

All’interno del TUIR non si rinviene una specifica categoria di reddito o una specifica individuazione delle attività esercitate dai content creator che consenta di definire il trattamento fiscale da applicare ai redditi prodotti a seguito dell’esercizio di tali attività.

I compensi percepiti dal content creator, nelle sue molteplici professionalità, incluse le attività che generano reddito sfruttando l’immagine del professionista, rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo (art. 53, co. 1, TUIR) se attività esercitata abitualmente, a meno che l’attività svolta sia posta in essere e organizzata in forma di impresa.

Se non è esercitata abitualmente, i compensi rientrano tra i redditi di lavoro autonomo occasionale.

Sotto il profilo previdenziale, quindi, laddove l’attività posta in essere assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o para subordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, e pertanto sia qualificabile come prestazione libero professionale, ricorre l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata Inps.

Si ricorda che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando il professionista esercita l'attività sotto le seguenti forme:

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- lavoro autonomo (art. 53, co. 1, TUIR), esercitato in modo abituale, anche se non esclusivo (art. 2, co. 26, L 8 agosto 1995, n. 335);

- lavoro autonomo svolto in forma occasionale da cui derivi un reddito pari o superiore a 5.000,00 euro (art. 44, co. 2, DL 30 settembre 2003, n. 269).

Regime previdenziale d'impresa

Qualora l’attività del content creator sia la risultante di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, cioè si abbia l’utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli elementi personali, così come, ad esempio, la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari, allora si tratta di un’attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) con attribuzione del corrispondente codice ATECO da cui deriva l’obbligo di iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.

Il regime di impresa, sia in forma individuale che societaria, generato anche tramite il caricamento di contenuti sulle piattaforme digitali (ad esempio, come nel caso di youtuber, twitcher, ecc.), determina l’obbligo contributivo presso la Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, mentre gli ulteriori redditi possono essere eventualmente ricondotti nei regimi previdenziali indicati per il lavoro autonomo.

Parimenti, rientrano nella Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali le attività produttive di cui al codice ATECO n. 73.11.02 denominate “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”, sempre se organizzate in forma di impresa.

Regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo

Qualora l’attività svolta dai content creator presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, sorge l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS); ciò anche nel caso in cui la suddetta attività sia posta in essere per la realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative.

In particolare, l'obbligo contributivo al FLPS sorge quando i content creator non si limitino a caricare sulle piattaforme in rete contenuti video, ancorché negli stessi siano presenti inserimenti di prodotti a scopo promozionale, ma, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente ( brand o agenzia di intermediazione), svolgano attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, allorché venga in rilievo lo svolgimento di un’attività riconducibile a quelle proprie delle categorie tabellate (ad esempio, attore di audiovisivi, regista di audiovisivo, indossatori, fotomodelli); in tal caso sono da considerare come lavoratori dello spettacolo a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia insito nella prestazione.

Ne consegue il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta da parte del datore di lavoro/committente.

Nel caso in cui lo schema contrattuale adottato comporti il coinvolgimento di ulteriori soggetti, come ad esempio i media agency/talent agency, il soggetto tenuto a ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi rimane sempre quello che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro.

In qualità di lavoratori dello spettacolo, i compensi sono esclusi dall’imponibile contributivo entro il limite del 40% dell’importo complessivo percepito per le prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa (art. 43, co. 3, L 27 dicembre 2002, n. 289), sempreché ricorrano i presupposti illustrati nell’ambito della circolare ENPALS n. 1 del 15 gennaio 2004 e nell’allegato A del messaggio n. 19435 del 28 novembre 2013 (formalizzazione della volontà delle parti di prevedere un compenso per la cessione dei diritti, connessione con prestazioni riconducibili alle specifiche qualifiche professionali artistiche individuate dal legislatore, ecc.).

Attività di Digital marketing

L'attività di digital marketing si concreta nella diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer (ovvero di personaggi di riferimento del mondo online, con un numero elevato di follower), che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario.

Benché le modalità utilizzate dai talent nell’ambito dei social network possano fare apparire il contenuto come un racconto privato, la pubblicità deve essere chiaramente identificata come tale, affinché per l’utente non sorga alcun dubbio circa l’esistenza di uno scopo pubblicitario.

I content creator, infatti, sono tenuti a rispettare le norme in tema di comunicazioni commerciali, televendite, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti e il divieto di pubblicità occulta. Vengono a tale fine utilizzati degli hashtag o delle indicazioni (partnership retribuita, pubblicità, ecc.), in modo da comunicare ai follower (coloro che lo seguono sui social), sin da subito, la natura promozionale del prodotto mostrato, in modo che il pubblico venga informato di una eventuale partnership tra brand e content creator.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, è possibile affermare che i contenuti prodotti (reel, post, ecc.) sono pacificamente assimilabili, sotto ogni aspetto, a prodotti con finalità pubblicitarie che vengono offerti al pubblico su svariate piattaforme (TV, cinema, radio, ecc.).

In definitiva, se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione), quest’ultimo è tenuto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa), qualora nei fatti il content creator assurga al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947 (come aggiornate dal D.M. 15 marzo 2005).

L'obbligo di versamento al FPLS si configura, altresì, nei casi di svolgimento di attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo poste in essere da soggetti già iscritti al FPLS, senza che abbia rilevanza lo svolgimento in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza (art. 2, co. 2-bis, DLgs 30 aprile 1997, n. 182). Tale disciplina si applica anche nell’ambito delle attività promozionali svolte mediante piattaforma digitale.

Restano escluse dalla disciplina dell’obbligo previdenziale al FPLS:

- la creazione di contenuti online al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, o la realizzazione di attività di carattere accessorio e strumentale a quella di digital marketing;

- le attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali venga in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti personali dei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista.

di Ciro Banco

Fonte Normativa