Imposta di registro sui decreti di omologa del concordato fallimentare
Le indicazioni del Fisco sul trattamento ai fini dell'imposta di registro del decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore (AdE - risoluzione 19 febbraio 2025 n. 13/E)
Imposta di registro sui decreti di omologa del concordato fallimentare
Le indicazioni del Fisco sul trattamento ai fini dell'imposta di registro del decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore (AdE - risoluzione 19 febbraio 2025 n. 13/E)
Nel documento di prassi indicato in oggetto l'Ordine istante ha chiesto di chiarire la tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore, disciplinato dall'articolo 124 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ratione temporis, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nell'ultimo periodo, che supera parzialmente le indicazioni contenute nella circolare 21 giugno 2012, n. 27/E.
In via preliminare, l'Ordine fa presente che quanto di seguito rappresentato è estensibile anche al concordato nella liquidazione giudiziale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa), agli artt. 240-253, avendone mantenuto inalterati i tratti essenziali dell'istituto de quo.
Stante la chiarezza delle statuizioni - ormai costanti e consolidate - della Corte di Cassazione, l'istante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta di registro sui suddetti decreti di omologa, con particolare riferimento alla determinazione della base imponibile, stante la menzionata difformità di orientamento tra prassi dell'Amministrazione finanziaria e giurisprudenza di legittimità.
Con il suo parere l'Agenzia delle entrate chiarisce che alla luce dell'indirizzo assunto dalla Suprema Corte (Cass. 13 novembre 2023, n. 31530;Cass. 6 maggio 2021, n. 11925) si devono ritenere superati i chiarimenti forniti sulla questione in esame dalla richiamata circolare n. 27/E del 2012.
In conclusione, il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dagli articoli da 124 a 140 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), deve essere ricondotto all'ambito applicativo dell'articolo 21, comma 3, del T.U.R., e quindi l'imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell'attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l'imposta di registro prevista nella tariffa.
Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento dell'imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, agli artt. 240-253, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente ''concordato fallimentare".
Gli Uffici sono invitati a riesaminare, con le modalità di rito, i procedimenti pendenti interessati dalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni che precedono, tenendo conto - in caso di procedimento giurisdizionale - dello stato e del grado di giudizio, avendo anche riguardo ad altre questioni eventualmente sostenibili.
Qualora venga chiesta la declaratoria della cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa