venerdì, 21 febbraio 2025 | 11:18

Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati: chiarimenti del Fisco

Fornite precisazioni in merito al "nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati" introdotto dall'art. 5, DLgs 27 dicembre 2023, n. 209 (AdE - risposta 20 febbraio 2025, n. 41)

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Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati: chiarimenti del Fisco

Fornite precisazioni in merito al "nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati" introdotto dall'art. 5, DLgs 27 dicembre 2023, n. 209 (AdE - risposta 20 febbraio 2025, n. 41)


Il caso specifico

L'oggetto dell'interpello riguarda la durata minima della residenza all'estero necessaria per accedere al regime fiscale agevolato in caso di rientro in Italia per lavorare presso una società appartenente allo stesso gruppo per cui si era già lavorato in passato.

Nello specifico, l'istante, cittadino italiano residente in Francia, ha lavorato in Italia tra il 2015 e il 2018 per due diversi datori di lavoro, trasferendosi poi in Francia nel 2018 per lavorare presso una società appartenente allo stesso gruppo della società italiana per cui aveva lavorato nel 2015 e nel 2016. Il contribuente intende rientrare in Italia nel 2025 per lavorare presso la stessa società italiana del 2015-2016 e chiede se possa beneficiare del regime agevolato previsto dall'art. 5, DLgs 27 dicembre 2023, n. 209.

Le condizioni del nuovo regime agevolativo

Il citato art. 5, prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomi prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare, fino a un limite annuo di 600.000 euro. Tuttavia, il beneficio è subordinato al rispetto di specifiche condizioni:

1. residenza fiscale in Italia per un periodo minimo;

2. assenza di residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti;

3. attività lavorativa svolta in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta;

4. possesso di qualifiche di elevata specializzazione o qualificazione;

5. durata minima della permanenza all’estero:

- sei anni se il lavoratore non era precedentemente impiegato in Italia per lo stesso datore di lavoro o per un'azienda del medesimo gruppo;

- sette anni se il lavoratore era già stato impiegato in Italia presso la stessa società o una società del gruppo prima del trasferimento all’estero.



Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha sottolineato che la durata della residenza all'estero per accedere al regime agevolato dipende dal datore di lavoro con cui si instaura il rapporto al rientro in Italia. In particolare:

- se il contribuente al rientro in Italia lavora per la stessa società o per una società appartenente allo stesso gruppo per cui ha lavorato immediatamente prima del trasferimento all'estero, il periodo minimo richiesto è di sette anni;

- se il contribuente al rientro in Italia lavora per una società del gruppo ma non quella per cui ha lavorato immediatamente prima dell'espatrio, il periodo minimo richiesto è di sei anni.

Nel caso in esame, il contribuente rientra in Italia nel 2025 per lavorare presso la società per la quale ha lavorato fino al 2016, ma non immediatamente prima del trasferimento all'estero. L'Agenzia ha quindi confermato che, in tale situazione, il periodo minimo richiesto per accedere al regime agevolato è di sei anni, condizione che il contribuente soddisfa.

di Anna Russo

Fonti normative

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