lunedì, 10 marzo 2025 | 13:30

Bonus ZES Mezzogiorno: decreto attuativo in GU

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi stabilite nelle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (MLPS - decreto 07 gennaio 2025)

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Bonus ZES Mezzogiorno: decreto attuativo in GU

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi stabilite nelle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (MLPS - decreto 07 gennaio 2025)

Il decreto contiene le disposizioni di attuazione del Bonus Zes Mezzogiorno, introdotto dal Decreto Coesione (art. 24, DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 04 luglio 2024 n. 95), che prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Il beneficio è fruibile a condizione che alla data dell'assunzione incentivata i lavoratori abbiano compiuto il 35° anno di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo.

Non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L'esonero contributivo è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.

Ai fini del riconoscimento del beneficio devono essere osservate le seguenti condizioni:

- rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, DLgs 14 settembre 2015 n. 150; art. 1, co. 1175 e 1176, L 27 dicembre 2006, n. 296) riguardanti la regolarità contributiva e tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto della contrattazione collettiva, il diritto di precedenza;

- assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti l'assunzione;

- rispetto dei principi in materia di aiuti di stato di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Ai fini dell’ammissione all’esonero deve essere inoltrata domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Le domande sono verificate dall’INPS e in caso di esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero. A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.

L’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante dall’erogazione dell’esonero. Qualora da tale attività dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa, l’INPS non accoglie ulteriori domande.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

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