martedì, 25 febbraio 2025 | 11:37

Costituzione della rendita vitalizia: l'Inps illustra le novità

Si forniscono indicazioni sulle modifiche alla disciplina sulla costituzione della rendita vitalizia in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti (INPS – circolare 24febbraio 2025 n. 48)

Newsletter Inquery

Costituzione della rendita vitalizia: l'Inps illustra le novità

Si forniscono indicazioni sulle modifiche alla disciplina sulla costituzione della rendita vitalizia in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti (INPS – circolare 24febbraio 2025 n. 48)

Seguici:

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la L 13 dicembre 2024, n. 203, il cui articolo 30, che aggiunge il comma settimo all'articolo 13 della L n. 1338 del 1962, il quale dispone che: "Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma".

A decorrere dall'entrata in vigore della L n. 203 del 2024 (12 gennaio 2025), si introduce, pertanto, un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.

Il nuovo diritto, contenuto nel comma settimo, dunque, è attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell'articolo 13 della L n. 1338 del 1962, ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all'Istituto né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.

Per quanto riguarda il diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui ai commi primo e quinto dell'articolo 13 della L n. 1338 del 1962, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la soggezione dello stesso diritto alla prescrizione "si ricava dalla medesima legge n. 1338-62, il cui art. 13, 1° comma, stabilisce un termine iniziale per l'esercizio da parte del datore di lavoro del diritto di costituire la rendita vitalizia fissandolo nel momento in cui sia sopravvenuta la prescrizione dei versamenti contributivi" e che "il 5° comma del medesimo art. 13 che attribuisce al lavoratore il diritto di "sostituirsi al datore di lavoro" per costituire, a suo diretto favore, la rendita vitalizia, impone anche al lavoratore quel medesimo termine iniziale di esercitabilità del diritto". Muovendo da tale prospettiva, la medesima Corte ha statuito come "quel medesimo diritto di costituire la rendita vitalizia (di cui sono titolari il datore di lavoro e, in sua sostituzione, il lavoratore) sia soggetto ai principi generali della prescrizione ed in particolare a quello per cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", sancito dall'art. 2935 cod. civ. "e anche che "quello alla costituzione della rendita vitalizia è un diritto potestativo, cui fa riscontro in capo all'INPS lo specifico obbligo di ricevere la somma occorrente per la rendita vitalizia; ne consegue che, sull'altro versante, deve sussistere il diritto (di natura chiaramente potestativa) di ottenere con l'accantonamento della c.d. riserva matematica la costituzione della detta rendita, e che, se sussiste un diritto, questo è soggetto al regime normale della prescrizione" (cfr. Corte di Cassazione 13 marzo 2003, n. 3756).

In particolare, con la sentenza n. 983 del 20 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha rilevato che "il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore [...] possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituita la rendita di cui alla L. n. 1338/1962, art. 13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale". Inoltre, "per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch'essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione". Tale sentenza e il relativo principio sono richiamati altresì dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 settembre 2017, n. 21302, nonché dall'ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27683, della medesima Corte, la quale ha affermato che: "l'esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale il lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale [...]. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Istituto previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (così Cass. n. 983 del 2016 conf. a Cass. n. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez. un., n. 21302 cit.)".



Sul piano operativo, la prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS).

In concreto, la costituzione della rendita vitalizia può essere richiesta entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme tempo per tempo vigenti).

Ai fini del computo del decorso del termine prescrizionale del diritto devono essere considerati eventuali atti notificati all'Istituto che comportino l'interruzione del decorso del medesimo termine.

A seguito della modifica dell'articolo 13 della L n. 1338 del 1962, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono, quindi, verificarsi le seguenti possibilità:

a) richiesta all'INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione;

b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione;

c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico - una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) - non soggetta a prescrizione.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal datore di lavoro e il diritto in argomento non sia prescritto, la stessa deve essere esaminata nel merito. Diversamente, l'istanza deve essere respinta per intervenuta prescrizione. Non è prevista, infatti, per il datore di lavoro la facoltà di attivare la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del comma settimo, facoltà riconosciuta esclusivamente al lavoratore e ai suoi superstiti.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal lavoratore, o dai suoi superstiti, e non risulti prescritto il diritto di cui ai commi primo e quinto dell'articolo 13, l'istanza deve essere considerata inoltrata, in via sostitutiva, con tutto quanto ne consegue, anche in base a quanto illustrato al successivo paragrafo 6 della presente circolare.

Laddove, invece, il diritto risulti prescritto bisogna distinguere:

- se l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore della L n. 203 del 2024 e ancora giacente;

- se l'istanza è presentata a decorrere dall'entrata in vigore della L n. 203/2024 deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell'articolo 13 della L n. 1338 del 1962, e la data della domanda coincide con quella di presentazione.

Il termine prescrizionale decennale per la costituzione della rendita vitalizia nell'ambito della contribuzione della Gestione pubblica decorre dalla data di prescrizione dei contributi.

di Francesca Esposito

Fonte normativa