Per i professionisti nessun tirocinio per l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa
Per i professionisti iscritti negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, l'obbligo di tirocinio semestrale non è previsto (CNDCEC - Po 21 febbraio 2025 n. 14)
Per i professionisti nessun tirocinio per l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa
Per i professionisti iscritti negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, l'obbligo di tirocinio semestrale non è previsto (CNDCEC - Po 21 febbraio 2025 n. 14)
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Ai sensi dell'art. 356, comma 2, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, per i professionisti iscritti negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, l'obbligo di tirocinio semestrale non è previsto.
I professionisti sono tenuti a rilasciare, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa ai fini dell'iscrizione, un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso di un'adeguata esperienza maturata, non oltre l'ultimo quinquennio, svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti già iscritti nell'elenco di cui all'art. 356 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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