Fisco: adempimenti tributari del custode giudiziario in pendenza di sequestro
Si forniscono chiarimenti in merito agli obblighi fiscali a carico del custode giudiziario con riferimento ai beni oggetto di sequestro preventivo (AdE - risposta 25 febbraio 2025 n. 46)
Fisco: adempimenti tributari del custode giudiziario in pendenza di sequestro
Si forniscono chiarimenti in merito agli obblighi fiscali a carico del custode giudiziario con riferimento ai beni oggetto di sequestro preventivo (AdE - risposta 25 febbraio 2025 n. 46)
Nella fattispecie in esame, il bene oggetto di sequestro preventivo era risultato nella disponibilità di un soggetto individuato, unitamente ad altri, come autore dei reati contestati, che lo deteneva in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto con la proprietaria, alla quale era subentrata una società (Epsilon), in forza del contratto di affitto d'azienda.
Tanto premesso, l'istante, nella qualità di custode giudiziario, chiede conferma degli adempimenti tributari cui è tenuto in relazione alla corretta imposizione tributaria del reddito derivante dall'incasso dei canoni di un bene oggetto di sequestro preventivo.
L'Amministrazione finanziaria ricorda innanzitutto che i redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'art. 6 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, con le medesime modalità applicate prima del sequestro, con l'eccezione dei soli beni immobili ''patrimonio" (art. 51, co. 1, DLgs 6 settembre 2011, n. 159).
In particolare, con la risoluzione 29 ottobre 2020, n. 70/E, è stato chiarito che in pendenza di sequestro l'amministratore giudiziario deve:
- presentare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il relativo termine di presentazione alla data di consegna dei beni;
- determinare, in via provvisoria, il reddito dei beni sequestrati;
- presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta interessati dall'amministrazione giudiziaria (fatta eccezione per il periodo d'imposta in cui la stessa cessa) e versare le relative imposte.
Come più volte chiarito dalla prassi, poiché in pendenza di sequestro l'amministratore giudiziario opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato, il medesimo deve utilizzare il codice fiscale del titolare dei beni, senza necessità di chiedere un nuovo codice fiscale intestato alla procedura. In tal senso anche la circolare n. 156/ E del 2000, dove si esclude espressamente l'apertura di una nuova partita IVA per le aziende e si raccomanda che, in caso di sequestro solo di un ramo di azienda, si adotti una contabilità separata (principio di diritto n. 11 del 31 luglio 2020).
Si illustrano di seguito gli adempimenti fiscali a carico dell'istante custode giudiziario in pendenza di sequestro.
Ai fini IRES, l'istante ha l'obbligo di predisporre il Modello Redditi SC, al fine di dichiarare il reddito derivante dall'incasso dei canoni percepiti in ragione dell'affitto del complesso produttivo oggetto di sequestro, indicando nel frontespizio il codice fiscale e la partita IVA della società (EPSILON) , e inserendo i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e custode giudiziario (codice carica 5).
Ai fini IRAP, l'istante deve predisporre il Modello IRAP dichiarando il valore della produzione afferente al bene oggetto di sequestro, indicando nel frontespizio il codice fiscale e la partita IVA della società (Epsilon), e inserendo i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e custode giudiziario (codice carica 5).
Ai fini IVA, l'istante, con riferimento alla riscossione dei canoni relativi al bene oggetto di sequestro, deve adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione IVA annuale e versamento dell'imposta. A tal fine, l'istante:
- deve utilizzare il numero di partita IVA della società (Epsilon), previa presentazione all'Agenzia delle entrate del modello di variazione dati cui all'art. 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- deve tenere una contabilità separata;
- è tenuto a compilare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e la dichiarazione IVA annuale indicando, in entrambi i casi, nel frontespizio il codice fiscale e la partita IVA della società (Epsilon) ed inserendo i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di custode giudiziario (codice carica 5);
- ai fini della predisposizione della fattura elettronica, dopo aver inserito nella sezione ''cedente/prestatore" i dati della società (Epsilon), deve valorizzare la voce ''soggetto terzo" nel campo relativo al ''soggetto emittente", come da indicazioni fornite con le Specifiche tecniche versione 1.8, aggiornate il 18 gennaio 2024 e utilizzabili dal 1° febbraio 2024, reperibili sul sito internet della scrivente Agenzia.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento