venerdì, 28 febbraio 2025 | 10:46

Falsa attestazione della presenza tramite tablet aziendale: sì al licenziamento

Legittimo il licenziamento del lavoratore che, mediante l’utilizzo del tablet aziendale assegnato, abbia inserito nel sistema informatico dati falsi circa i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (Cassazione - ordinanza 25 febbraio 2025 n. 4936, sez. lav.)

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Falsa attestazione della presenza tramite tablet aziendale: sì al licenziamento

Legittimo il licenziamento del lavoratore che, mediante l’utilizzo del tablet aziendale assegnato, abbia inserito nel sistema informatico dati falsi circa i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (Cassazione - ordinanza 25 febbraio 2025 n. 4936, sez. lav.)

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Il caso

Un lavoratore, con mansioni di operaio addetto alla distruzione del gas, veniva licenziato per giusta causa dalla società datrice di lavoro a seguito di contestazione disciplinare con la quale gli era stato addebitato di aver falsamente attestato la presenza in servizio in determinati giorni; di aver indicato orari diversi da quelli durante i quali sarebbero stati effettuati gli interventi presso gli utenti; di avere utilizzato l'auto aziendale per scopi personali; di essersi fermato presso esercizi pubblici con indosso la divisa aziendale.
Nel caso di specie, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa prevedeva la partenza del lavoratore ed il suo rientro direttamente presso la sua abitazione e le attività di gestione degli interventi avvenivano mediante il sistema work force management, in base al quale a ciascun operaio veniva dato in assegnazione un I-Pad, con il quale accedere al portale sul quale, al termine della giornata lavorativa, inserire i dati relativi ai lavori eseguiti ed ai relativi esiti.
I fatti contestati al dipendente erano stati accertati mediante attività investigativa e ponendo a confronto anche i dati risultanti dal tablet in dotazione.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello territoriale confermavano la legittimità del licenziamento, quale sanzione proporzionata alla gravità delle condotte contestate.
Avverso la sentenza di secondo grado il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere legittimo il controllo della datrice di lavoro attuato mediante il dispositivo elettronico in dotazione del lavoratore e, quindi, utilizzabili i dati tratti da quel dispositivo.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusione della sentenza impugnata che aveva chiarito che la condotta oggetto di contestazione disciplinare era consistita nell'aver inserito nel sistema informatico dati non rispondenti al vero. Ne derivava che il tablet utilizzato dal lavoratore rilevava non come sistema del datore di lavoro per effettuare un controllo sulla prestazione lavorativa, ma come mezzo adoperato dal dipendente per fornire al datore di lavoro dati falsi. Tali dati andavano ritenuti, pertanto, non quale esito di un controllo a distanza della prestazione lavorativa, bensì come elementi da raffrontare con l'esito delle indagini investigative.
Con riguardo al ricorso ad agenzia investigativa privata, il Collegio ha, inoltre, ribadito che i controlli del datore di lavoro, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa.
Ebbene, nel caso in esame, la condotta tenuta dal lavoratore era stata connotata da frode idonea a conseguire indebiti arricchimenti a danno della società datrice di lavoro. Tanto bastava a ritenere legittimo e giustificato il ricorso all'agenzia investigativa.
I giudici di legittimità hanno, infine, evidenziato che il comportamento disciplinarmente rilevante era dotato di manifesto disvalore morale e sociale, quindi immediatamente percepibile e conoscibile dal quisque de populo, ragion per cui la mancata affissione del codice disciplinare era, nella fattispecie, del tutto irrilevante.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

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