Rischi catastrofali: in GU il decreto sull'obbligo assicurativo delle imprese
Definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali (MEF - dm 30 gennaio 2025 n. 18)
Rischi catastrofali: in GU il decreto sull'obbligo assicurativo delle imprese
Definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali (MEF - dm 30 gennaio 2025 n. 18)
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Eventi calamitosi e catastrofali (art. 3)
Ai fini dell'art. 1, co. 101, L 30 dicembre 2023, n. 213, per eventi calamitosi e catastrofali da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Determinazione e adeguamento periodico dei premi (art. 4)
Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'art. 2424, co. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3), del c.c., da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici (art. 5)
Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio, definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi, la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio. I limiti di tolleranza al rischio sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A.
Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.
Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 1, co. 107, L 30 dicembre 2023, n. 213.
Entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato (art. 6)
Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Massimali o limiti di indennizzo (art. 7)
Le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi: per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata; per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Trasparenza dell'offerta assicurativa (art. 8)
Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all'obbligo di assicurazione, le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito internet i documenti di cui all'art. 185 del Codice delle assicurazioni private?, e le condizioni di assicurazione, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS.
Disposizioni relative all'operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A. (art. 9)
Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della copertura di SACE S.p.A., le stesse trasferiscono a SACE S.p.A. i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese.
Disposizioni transitorie e di rinvio (art. 11)
L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dal 27 febbraio 2025. Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
Qualora entro il 31 marzo 2025, si verifica taluno degli eventi calamitosi e catastrofali, le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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