martedì, 04 marzo 2025 | 10:25

In GU le nuove regole per l'abilitazione dei revisori alla rendicontazione di sostenibilità

Disciplinate le modalità di abilitazione dei revisori e delle società di revisione per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in conformità agli standard previsti dalla normativa europea (MEF - Decreto 19 febbraio 2025)

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In GU le nuove regole per l'abilitazione dei revisori alla rendicontazione di sostenibilità

Disciplinate le modalità di abilitazione dei revisori e delle società di revisione per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in conformità agli standard previsti dalla normativa europea (MEF - Decreto 19 febbraio 2025)


Ambito di applicazione e definizioni

Il decreto, pubblicato nella GU 3 marzo 2025, n. 51, si inserisce nel quadro normativo delineato dal DLgs 27 gennaio 2010, n. 39, attuativo della Direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali. Introduce inoltre la figura del "revisore della sostenibilità", ossia il revisore legale abilitato all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Sono altresì definiti:

- il registro dei revisori legali,

- le modalità di abilitazione per le imprese di revisione legale operanti nell'UE,

- le disposizioni applicabili ai revisori di Paesi terzi.

Requisiti per l'abilitazione

Il decreto stabilisce che possono richiedere l'abilitazione:

- i revisori legali iscritti al registro, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, co. 1, lett. d-bis) e 4, co. 3-ter DLgs n. 39/2010 e dalle norme transitorie,

- le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'UE,

- i revisori di Stati terzi, secondo specifiche disposizioni regolamentari.

L'abilitazione prevede il superamento di un esame specifico e il completamento di un tirocinio formativo, oltre alla dimostrazione dei requisiti di onorabilità e competenza.

Procedura di domanda e contributo di iscrizione

La domanda di abilitazione deve essere presentata online tramite l'area riservata del sito istituzionale della revisione legale. I revisori impiegati presso società di revisione, nell'ambito della disciplina transitoria, possono presentare domanda manualmente tramite PEC.

Il decreto prevede il versamento di un contributo fisso di 50 euro, soggetto a futura ridefinizione da parte del Ministero.


Esame delle domande e decorrenza dell'abilitazione

Le domande vengono esaminate dal Ministero entro 150 giorni. In caso di carenze documentali, il richiedente ha 30 giorni per fornire integrazioni. L'abilitazione decorre dalla data del provvedimento di accoglimento.

Obblighi di aggiornamento e cancellazione

I revisori della sostenibilità devono aggiornare i dati entro 30 giorni in caso di variazioni.
La cancellazione dall'abilitazione può essere richiesta volontariamente con effetto dalla data di ricezione della domanda.

di Anna Russo

Fonte normativa

Approfondimenti

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