Adesione facoltativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: apertura termini
Con l'apertura strutturale dei termini, l'Istituto fornisce indicazioni per l'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da parte dei pensionati già dipendenti pubblici, dei sottufficiali e degli ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento, dei lavoratori dipendenti di Enti e PA non iscritti alle Casse pensionistiche o ai Fondi per i Tfs (ex ENPAS o ex INADEL) della Gestione dipendenti pubblici (INPS - Circolare 03 marzo 2025, n. 49)
Adesione facoltativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: apertura termini
Con l'apertura strutturale dei termini, l'Istituto fornisce indicazioni per l'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da parte dei pensionati già dipendenti pubblici, dei sottufficiali e degli ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento, dei lavoratori dipendenti di Enti e PA non iscritti alle Casse pensionistiche o ai Fondi per i Tfs (ex ENPAS o ex INADEL) della Gestione dipendenti pubblici (INPS - Circolare 03 marzo 2025, n. 49)
Alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito, Gestione credito) sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti con contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici.
L'iscrizione alla Gestione credito è riconosciuta in via facoltativa a talune categorie di lavoratori dipendenti e pensionati, previa formale manifestazione di volontà. Finora l'adesione era consentita entro specifici termini stabiliti tempo per tempo
A decorrere dal 12 gennaio 2025 tale facoltà può essere esercitata senza alcun vincolo temporale, grazie all'apertura strutturale dei termini. L'adesione è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.
Soggetti ammessi all'adesione facoltativa
Possono richiedere l'adesione facoltativa alla Gestione credito le seguenti categorie:
a) pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle casse della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica (di seguito, Gestione dipendenti pubblici) e che non abbiano già aderito in precedenza alla Gestione credito;
b) pensionati, già dipendenti di Enti e Amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2, DLgs 30 marzo 2001, n. 165), che fruiscono di trattamento pensionistico a carico di Enti o Gestioni previdenziali diverse dalla Gestione dipendenti pubblici e che non abbiano già aderito in precedenza alla Gestione credito;
c) sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria e ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento;
d) lavoratori dipendenti di Enti e Amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2, DLgs 30 marzo 2001, n. 165), non iscritti alle Casse pensionistiche o ai Fondi per i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto (ex ENPAS o ex INADEL) della Gestione dipendenti pubblici.
Con riferimento alle tipologie di destinatari descritti ai punti a), b) e c), nello specifico, possono richiedere l'adesione alla Gestione credito i dipendenti in servizio e i titolari di pensione diretta riconducibili alle seguenti categorie:
- vecchiaia;
- anzianità;
- anticipata;
- inabilità,
a condizione che al momento della cessazione dal rapporto di lavoro l'ultimo datore di lavoro rientri nel novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, indipendentemente dalla Gestione a carico della quale la pensione viene liquidata.
Possono aderire alla Gestione credito, inoltre, i pensionandi e i pensionati, già dipendenti pubblici, che esercitino o abbiano esercitato la facoltà di computo nella Gestione separata.
Per i soggetti che esercitino o abbiano esercitato la facoltà di ricongiunzione, totalizzazione o cumulo, la richiesta di adesione alla Gestione credito è ammessa a condizione che al momento della cessazione dal rapporto di lavoro l'ultimo datore di lavoro rientri nel novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Nella particolare fattispecie di pensione in regime di cumulo cosiddetta a formazione progressiva, ferme restando le condizioni di adesione sopra indicate, occorre distinguere tra:
- soggetti che presentano la richiesta di adesione alla Gestione credito entro l'ultimo giorno di servizio;
- soggetti che presentano la richiesta di adesione in qualità di pensionati sia pure con la liquidazione dei soli pro quota INPS.
Nel primo caso, l'obbligo contributivo decorre dal mese in cui tutti gli Enti e le Casse professionali coinvolti riconoscano il proprio pro quota e la pensione può definirsi completa. Da tale momento l'iscritto può richiedere le prestazioni correlate alla Gestione credito, a condizione che sia decorso un anno dall'iscrizione.
Nel secondo caso, qualora la richiesta di adesione venga esercitata prima che tutti gli Enti e le Casse professionali coinvolti abbiano riconosciuto il proprio pro quota, l'obbligo contributivo decorre dal mese in cui la pensione diviene completa e le prestazioni correlate alla Gestione credito possono essere richieste decorso un anno dal medesimo obbligo contributivo.
Non possono aderire alla Gestione credito:
i titolari di pensioni ai superstiti;
i soggetti cessati con rapporto di lavoro svolto presso datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni, ancorché abbiano mantenuto l'iscrizione alla Gestione dipendenti pubblici in virtù dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
i soggetti che abbiano prestato attività di lavoro in qualità di collaboratori con Enti o Amministrazioni pubbliche e che risultino, pertanto, iscritti o pensionati a carico della Gestione separata.
L'adesione comporta l'iscrizione alla Gestione credito a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui è presentata la domanda.
Per i pensionati che non abbiano già aderito in precedenza, l'obbligo contributivo decorre dalla data di iscrizione. Le prestazioni correlate alla Gestione credito possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.
La volontà di adesione alla Gestione credito deve essere manifestata, accedendo con la propria identità digitale, tramite la procedura "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali", presente sul sito istituzionale www.inps.it.
I lavoratori dipendenti già iscritti o aderenti alla Gestione credito, che intendano mantenere in continuità l'iscrizione a tale Gestione per i periodi successivi al pensionamento, devono presentare domanda, sempre attraverso il sito istituzionale www.inps.it con la procedura "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali", entro l'ultimo giorno di servizio nella qualità di pensionandi.
In tale caso l'iscrizione alla Gestione credito avviene senza soluzione di continuità, consentendo all'iscritto l'accesso alle prestazioni previste senza dovere attendere il decorso di un anno dall'adesione.
I lavoratori già iscritti alla Gestione credito, prossimi alla cessazione dal servizio a seguito di accoglimento di domanda per l'accesso all'APE sociale o alle procedure di esodo/espansione, al fine di fare decorrere l'iscrizione dalla data di collocamento in pensione e non dovere attendere il decorso di un anno dall'adesione per la richiesta delle prestazioni correlate a tale Gestione, sono tenuti a presentare domanda entro e non oltre l'ultimo giorno dalla cessazione dal servizio con le modalità sopra indicate.
In attesa delle implementazioni tecniche necessarie all'adeguamento imposto dalla nuova disciplina, i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, nonchè gli ufficiali in ausiliaria, che intendano mantenere in continuità l'iscrizione alla Gestione credito a fare data dal pensionamento, in alternativa all'adesione tramite la citata procedura "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali", possono aderire - sempre entro l'ultimo giorno di servizio - spuntando nella qualità di pensionandi, all'atto della domanda di pensionamento, la casella "Chiedo di aderire al fondo credito".
L'adesione alla Gestione credito una volta esercitata è irrevocabile.
Per i lavoratori dipendenti l'iscrizione, sia in forma facoltativa che obbligatoria, comporta il versamento del contributo pari allo 0,35 per cento, a carico del dipendente, commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile (art. 2, co. 9 e 10, Legge n. 335/1995).
II versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro con diritto di rivalsa nei confronti del dipendente.
Per i pensionati l'adesione alla Gestione credito comporta la trattenuta da parte dell'INPS del contributo mensile pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo del trattamento pensionistico. Anche le pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo soggiacciono a tale obbligo contributivo.
Nel caso di soggetti titolari di più pensioni, l'obbligo contributivo grava sulla sola pensione diretta correlata all'attività di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione.
Sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati il contributo non è rimborsabile ancorchè non siano state erogate prestazioni.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Le denunce contributive relative ai lavoratori attivi o ai sottufficiali in ausiliaria aderenti alla Gestione credito devono essere effettuate avendo cura di indicare nell'elemento <AderenteCredito45_2007> i codici:
- 01 "Dipendente" per i lavoratori attivi;
- 02 "Pensionato" per i sottufficiali in ausiliaria.
Per questi ultimi, deve essere indicato il <Tipo Impiego> identificato dal codice 41 "Ausiliaria Sottufficiali".
Per gli ufficiali in ausiliaria per i quali l'iscrizione alla Gestione credito è obbligatoria, il <Tipo Impiego> da indicare è quello identificato con il codice 40 "Ausiliaria Ufficiali" e nelle denunce contributive non deve essere valorizzato l'elemento <AderenteCredito45 2007>.
Il pagamento dei contributi deve essere effettuato con le stesse modalità utilizzate per il versamento degli altri contributi discendenti dalle denunce mensili <ListaPosPA>.
di Ciro Banco
Fonte Normativa