Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: al via le domande
Pubblicato, nella GU n. 52 del 4 marzo 2025, il DPCM recante il reddito di libertà per le donne vittima di violenza. Il contributo è stabilito nella misura massima di 500 Euro pro capite mensili (DPCM 2 dicembre 2024)
Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: al via le domande
Pubblicato, nella GU n. 52 del 4 marzo 2025, il DPCM recante il reddito di libertà per le donne vittima di violenza. Il contributo è stabilito nella misura massima di 500 Euro pro capite mensili (DPCM 2 dicembre 2024)
Il contributo è riconosciuto nella misura massima di euro 500,00 euro pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica.
La condizione di povertà, legata ad uno stato di bisogno straordinario o urgente, è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione.
Le domande sono presentate all'INPS, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, e possono essere ripresentate, negli anni successivi, laddove non prese in considerazione per incapienza delle risorse finanziarie.
Non può essere accolta più di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione. La misura non può essere erogata se la richiedente ha già beneficiato della stessa prestazione.
La domanda è presentata all'Istituto sulla base del modello predisposto di un'autocertificazione dell'interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Il reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione.
La misura è riconosciuta ed erogato da INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione e anche tenuto conto delle risorse economiche eventualmente incrementate da ciascuna regione, attraverso risorse proprie, secondo le scelte programmatiche di ciascuna regione, nonché delle risorse eventualmente incrementate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - CDR 8 Pari opportunità.
L'INPS può procedere alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.
In sede di prima applicazione, stante la rideterminazione della misura del reddito di libertà, le domande presentate all'INPS e non accolte per incapienza dei fondi, conservano priorità, a condizione che siano ripresentate entro 45 giorni dal 4 marzo 2025, al fine di comprovare l'attuale sussistenza dei requisiti.
Le domande ripresentate sono liquidate dall'INPS secondo l'ordine cronologico della presentazione dell'istanza originaria nei limiti delle risorse disponibili.
Le domande presentate all'Istituto e non accolte per incapienza dei fondi e non ripresentate decadono in via definitiva. Resta ferma la possibilità per l'interessata di presentare un'autonoma nuova domanda.
Decorso il termine di 45 giorni è possibile la presentazione della domanda da parte di tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti.
di Francesca Esposito
Fonte normativa