giovedì, 06 marzo 2025 | 08:52

Reddito di Libertà: domande dal 5 marzo 2025

L'Inps illustra la disciplina del reddito di libertà e fornisce indicazioni per la presentazione delle domande nel periodo transitorio e a regime (INPS - circolare 5 marzo 2025 n. 54)

Newsletter Inquery

Reddito di Libertà: domande dal 5 marzo 2025

L'Inps illustra la disciplina del reddito di libertà e fornisce indicazioni per la presentazione delle domande nel periodo transitorio e a regime (INPS - circolare 5 marzo 2025 n. 54)

Seguici:


Requisiti di accesso e misura del contributo

Destinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extra comunitari di cittadini dell'Unione europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE o della ricevuta della richiesta o del cedolino, o del permesso per protezione speciale.

Ai fini del beneficio, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente, utilizzando il modulo "SR208" denominato "Domanda Reddito di Libertà".

Il reddito di libertà consiste in un contributo economico stabilito, per le domande presentate dal 5 marzo 2025 nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, fatti salvi eventuali incrementi previsti da successive disposizioni normative, per un massimo di 12 mesi, erogati in unica soluzione.

Disciplina transitoria. Ripresentazione entro il 18 aprile 2025 delle domande non accolte per incapienza delle risorse

Tenuto conto della data di entrata in vigore del DPCM 2 dicembre 2024 (4 marzo 2025), le domande presentate all'INPS e non accolte per incapienza dei fondi possono essere ripresentate dalle donne interessate, per il tramite dei Comuni, entro il 18 aprile 2025 (45 giorni a decorrere dal 4 marzo 2025) previa verifica, da parte degli stessi Comuni, della sussistenza attuale dei requisiti per l'accesso alla misura. Le domande non ripresentate decadono in via definitiva.

Per la ripresentazione delle domande gli operatori dei Comuni devono accedere con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) al servizio online raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca "Prestazioni sociali dei comuni", selezionando tra i risultati il servizio "Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali". Nel citato servizio è presente un'apposita sezione dedicata all'acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

In tale sezione l'operatore del Comune può visualizzare le domande presentate entro il 31 dicembre 2024 per il reddito di libertà e fra queste quelle con esito "Non accolta per insufficienza di budget" e ripresentarle dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura utilizzando l'apposita funzione.

I Comuni rilasciano all'interessata copia della domanda trasmessa che riporta nel campo "N. domanda" il numero domanda indicato dal Comune e la data e l'ora di trasmissione della domanda originaria.

Scaduto il periodo di presentazione delle domande, l'Istituto accoglie, su base regionale, le domande ripresentate secondo l'ordine cronologico dell'istanza originaria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per gli anni 2024 e 2025, dandone comunicazione con apposito messaggio, con il quale viene anche comunicata la data dalla quale è disponibile il servizio per la presentazione delle domande per l'anno 2025.

Modalità di presentazione delle domande a decorrere dall'anno 2025


A decorrere dalla data di apertura del servizio, e fino al 31 dicembre 2025, le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di 45 giorni, possono presentare le domande a valere sulle risorse finanziarie per l'anno 2025.

A decorrere dall'anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Dall'anno 2025, le domande presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all'INPS entro il medesimo termine; le domande non accolte entro tale data per incapienza delle risorse finanziarie decadono.

La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, utilizzando il modulo "SR208", denominato "Domanda Reddito di Libertà", reperibile nella sezione "Moduli" del sito istituzionale dell'INPS.

I Comuni, a seguito della presentazione della domanda da parte dell'interessata, provvedono a inviare la domanda all'INPS per l'acquisizione dal sistema informativo dell'Istituto del codice univoco che riporta la data e l'ora di invio e determina l'ordine in graduatoria su base regionale, per l'accoglimento delle domande nei limiti delle risorse disponibili per la Regione di riferimento dell'interessata. I Comuni rilasciano all'interessata copia della domanda che riporta nel campo "N. domanda" il numero di domanda indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo dell'Istituto.

II servizio online per l'invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca "Prestazioni sociali dei comuni" e selezionando tra i risultati il servizio "Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali" Nel menzionato servizio è presente un'apposita sezione dedicata all'acquisizione delle domande.

Per l'accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Non può essere accolta più di una istanza riferita alla stessa donna vittima di violenza e presentata nella medesima Regione o in altra Regione.

Ai fini della regolare trasmissione della domanda, devono essere compilati tutti i campi presenti in procedura, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l'ammissione al beneficio, ossia l'attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinario o urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.

Ai fini dell'erogazione della prestazione deve essere inserita, inoltre, la modalità di pagamento prescelta, selezionandola dall'apposito menu a tendina in cui è possibile scegliere il pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati/cointestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata). In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo "MV70", denominato "Identificazione finanziaria Area SEPA - Financial identification SEPA", reperibile nella sezione "Moduli" del sito istituzionale dell'INPS, timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

In sede di acquisizione della domanda, il servizio effettua i controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti (ad esempio, sulla congruità del codice fiscale), consentendo, al termine, l'invio e la registrazione sul sistema informativo dell'Istituto, nonché la stampa della domanda comprensiva anche del codice univoco da rilasciare all'interessata.

Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettua un'istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dell'IBAN indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti:

- "Accolta in pagamento";

- "Accolta in attesa di IBAN" (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo);

- "Non accolta per insufficienza di budget".

Per l'accoglimento delle domande si tiene conto dell'ordine cronologico (data e ora) di rilascio del codice univoco.

Qualora i controlli automatizzati restituiscano un esito negativo sulla coincidenza fra i dati della richiedente la prestazione e quelli dell'intestataria/cointestataria del rapporto di conto, dichiarato all'atto della domanda, la prestazione non può essere posta in pagamento e assume 10 stato di "Accolta in attesa di IBAN".

L'esito dell'istruttoria è consultabile nella procedura a disposizione dei Comuni, che, all'occorrenza, possono procedere alla stampa della domanda recante l'esito dell'istruttoria; l'esito è comunicato all'interessata utilizzando i dati di contatto (il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail) indicati nella compilazione della domanda telematica. Gli operatori del Comune sono tenuti ad aggiornare tempestivamente l'IBAN delle domande per le quali la verifica ha avuto un esito negativo utilizzando la funzionalità specifica, nonché segnalare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) qualsiasi causa che impedisca di effettuare con esito positivo il pagamento del contributo o che comporti la revoca del beneficio.

Nella sezione dedicata all'acquisizione delle domande, all'interno del servizio "Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali", è disponibile il relativo manuale, nel quale sono illustrate le diverse funzionalità utilizzabili dagli operatori e gli stati possibili della domanda stessa.


Regime fiscale del contributo


Il contributo in esame è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.

Istruzioni operative

L'accoglimento delle domande è effettuato nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione, considerando la data e l'ora di attribuzione del codice univoco. All'atto dell'accoglimento della domanda si provvede al pagamento delle dodici mensilità del contributo in unica soluzione.

Per l'accoglimento delle domande si considerano le risorse trasferite dal Dipartimento per le pari opportunità e le eventuali ulteriori risorse trasferite direttamente dalle Regioni all'Istituto. Per l'incremento delle risorse le Regioni possono presentare alla Direzione centrale Inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità, apposita istanza tramite PEC. L'istanza di integrazione del budget è riscontrata dalla medesima Direzione.

L'accoglimento della richiesta della Regione si perfeziona con il versamento della somma integrativa sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT87K0100004306CC0000000592, intestato all'Istituto, con campo causale: "Reddito di Libertà Decreto 2 dicembre 2024 - Regione xxxxxxxx".

Le risorse trasferite dalla Regione sono utilizzate per l'accoglimento delle domande presentate dai Comuni e non accolte per insufficienza di fondi, previo esaurimento delle risorse statali assegnate alla Regione medesima. Per le risorse integrate dalla Regione l'Istituto fornisce alla Regione medesima l'elenco delle domande accolte.

Il pagamento è effettuato centralmente, a cura della Direzione generale dell'Istituto; a tale fine, i limiti di budget attribuiti alle singole Regioni vengono verificati dalla procedura mediante apposito monitoraggio. Al raggiungimento del limite regionale non è consentito l'accoglimento di nuove domande, fatto salvo l'eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

Rassegna stampa


Approfondimento