venerdì, 07 marzo 2025 | 10:25

Abusa dei permessi 104 il lavoratore che visita il familiare ricoverato in RSA

Il ricovero del familiare disabile presso una residenza per anziani del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti (Cassazione - ordinanza 6 marzo 2025 n. 5948, sez. lav.)

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Abusa dei permessi 104 il lavoratore che visita il familiare ricoverato in RSA

Il ricovero del familiare disabile presso una residenza per anziani del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti (Cassazione - ordinanza 6 marzo 2025 n. 5948, sez. lav.)

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Il caso

La Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, riteneva legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da una s.p.a. ad un proprio dipendente per abuso dei permessi ex art. 33, co. 3, L n. 104/1992.
La Corte poneva a fondamento della propria decisione la circostanza che - sulla base della documentazione e delle deposizioni acquisite - risultava raggiunta la prova dell'abuso dei permessi fruiti in tre giornate lavorative atteso che, da una parte, il parente disabile del lavoratore era ricoverato in maniera permanente e a tempo pieno presso una residenza per anziani che (per l'assistenza fornita h 24:00 da parte di infermieri professionali, operatori socio sanitari qualificati e fisioterapisti, nonché per l'affiancamento di medici) era del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera e, dall'altra, il lavoratore aveva prestato un tempo limitatissimo (non più di mezz'ora di visita, ossia di assistenza del tutto atecnica del familiare, considerate le condizioni di ricovero del parente) in ciascuna delle giornate di permesso fruite.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze del dipendente, giudicando immune da censure l’interpretazione fornita dai giudici di merito all'art. 33, L n. 104 del 1992.
Il Collegio ha, in particolare, condiviso la ragione del rigetto dell’impugnativa di licenziamento, ravvisata dalla Corte territoriale nella circostanza che il ricovero del familiare disabile presso una struttura del tutto assimilabile a quella ospedaliera, trattandosi di struttura che assicurava assistenza sanitaria continuativa, escludeva la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti; da tanto discendeva, nel caso di specie, la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata al dipendente che aveva abusato del beneficio.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa