Cessione del credito per lavoro autonomo: trattamento fiscale delle somme erogate
Le somme erogate dal debitore in favore della società cessionaria non costituiscono reddito di lavoro autonomo (AdE - risposta 07 marzo 2025 n. 68)
Cessione del credito per lavoro autonomo: trattamento fiscale delle somme erogate
Le somme erogate dal debitore in favore della società cessionaria non costituiscono reddito di lavoro autonomo (AdE - risposta 07 marzo 2025 n. 68)
Nella fattispecie in esame, la società istante, in concordato preventivo, rappresenta di aver operato il riparto dei creditori privilegiati assistiti da prelazione ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c., in quanto professionisti. L'istante segnala che, antecedentemente all'esecuzione del riparto, la società cessionaria ha acquisito alcuni crediti originariamente inseriti nell'elenco dei creditori privilegiati.
Gli anzidetti creditori avevano già in precedenza emesso fattura, con esposizione dell'IVA e della relativa ritenuta di acconto, pur non avendo ancora ricevuto il pagamento. A tal punto, il cessionario ha provveduto a versare la rispettiva ritenuta d'acconto in favore del cedente secondo la normativa fiscale vigente per la casistica in oggetto, seppur con riferimento al solo valore effettivamente pagato per surrogarsi nella posizione, da ciò facendo discendere che l'istante, in qualità di debitore ceduto, non sarebbe tenuto ad effettuare alcuna ritenuta/versamento di imposte ulteriore rispetto a quella già operata dalla società cessionaria.
Tanto premesso, la società chiede di conoscere se l'importo da erogare in favore del cessionario, acquirente di crediti privilegiati, debba essere integrale e pari all'intero credito maggiorato di IVA, oppure se debba comportarsi da sostituto di imposta ed operare la ritenuta ai sensi dell'art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. In caso affermativo occorre individuare l'effettivo soggetto beneficiario del versamento erariale.
Nel rispondere al quesito, l’Agenzia ritiene che la somma corrisposta dalla società cessionaria al professionista cedente, al fine di surrogarsi nella posizione creditoria, costituisca reddito di lavoro autonomo (art. 53, co. 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917). Difatti la somma corrisposta dal cessionario in favore del professionista cedente si qualifica quale provento conseguito in sostituzione di redditi di lavoro autonomo, per effetto della cessione del relativo credito (art. 6, co. 2, del Tuir).
Dunque, la società cessionaria, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuta ad operare la ritenuta a titolo d'acconto al momento del pagamento delle somme effettivamente corrisposte al professionista cedente. Diversamente, l'importo che l'Istante, in qualità di debitore, è tenuto a erogare in favore della società cessionaria non costituisce reddito di lavoro autonomo. Infine, le somme che l'istante è tenuto a corrispondere in favore della società cessionaria vanno inquadrate nell'ambito dell'attività d'impresa svolta da quest'ultima e non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto per i redditi di lavoro autonomo.
In ragione della avvenuta cessione della posizione creditoria da parte dei professionisti "privilegiati" alla società cessionaria, la procedura concordataria dovrà corrispondere al cessionario l'importo del credito che risulterà dovuto in base al piano di riparto.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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