Agevolazioni per il rientro di docenti e ricercatori: il reddito per il carico fiscale
Forniti chiarimenti in merito al regime fiscale speciale per i ricercatori e docenti che rientrano in Italia e alla determinazione del limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico di un familiare (AdE - risposta 07 marzo 2025, n. 67)
Agevolazioni per il rientro di docenti e ricercatori: il reddito per il carico fiscale
Forniti chiarimenti in merito al regime fiscale speciale per i ricercatori e docenti che rientrano in Italia e alla determinazione del limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico di un familiare (AdE - risposta 07 marzo 2025, n. 67)
L'incentivo fiscale per i docenti e ricercatori rientrati in Italia è disciplinato dall’art. 44, DL 31 maggio 2010, n. 78. Tale disposizione prevede che il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che hanno svolto attività all'estero per almeno due anni e che acquisiscono la residenza fiscale in Italia sia escluso dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Parallelamente, l'art. 12, co. 2, DPR 23 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano se il familiare a carico ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui, al lordo degli oneri deducibili.
Nel caso esaminato, una ricercatrice rientrata in Italia nel 2022 e beneficiaria del regime fiscale agevolato ha chiesto se, in considerazione della quota esente da tassazione del proprio reddito, possa essere considerata fiscalmente a carico del coniuge ai sensi dell'art. 12 del TUIR. In particolare, ha richiesto conferma che, ai fini della verifica del limite di reddito per il carico fiscale, debba essere considerato solo il reddito effettivamente soggetto a tassazione e non l’intera retribuzione percepita.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia ha confermato che, ai fini della determinazione del reddito complessivo utile per il riconoscimento della detrazione per familiari a carico, si deve fare riferimento alla nozione di "reddito complessivo" di cui all'art. 3 del TUIR. Tale norma stabilisce che il reddito complessivo è formato da tutti i redditi posseduti, ma esclude dalla base imponibile i redditi esenti.
Poiché la normativa sugli incentivi per il rientro dei ricercatori non prevede che la quota di reddito esente debba essere considerata nella determinazione del reddito complessivo ai fini dell'art. 12 del TUIR, l’Agenzia ha chiarito che tale quota non rileva ai fini della verifica del limite di 2.840,51 euro. Pertanto, se il reddito imponibile della ricercatrice, al netto della quota esente, rientra in tale soglia, il coniuge potrà beneficiare della detrazione per coniuge a carico.
Fonte normativa
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