martedì, 11 marzo 2025 | 10:49

Assenze ingiustificate: sì al licenziamento se manca la documentazione medica necessaria

L'assenza priva di valida giustificazione sussiste, nell'ipotesi di congedo per cure, qualora la relativa domanda non sia accompagnata da richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta (Cassazione - sentenza 7 marzo 2025 n. 6133, sez. lav.)

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Assenze ingiustificate: sì al licenziamento se manca la documentazione medica necessaria

L'assenza priva di valida giustificazione sussiste, nell'ipotesi di congedo per cure, qualora la relativa domanda non sia accompagnata da richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta (Cassazione - sentenza 7 marzo 2025 n. 6133, sez. lav.)

Il caso

Una lavoratrice assunta alle dipendenze dell'ASL con mansioni di commessa, riconosciuta dalle competenti Commissioni mediche invalida civile nella misura del 67%, impugnava il licenziamento irrogatole a seguito di procedimento disciplinare col quale le era stata contestata l'assenza ingiustificata dal servizio in un periodo in relazione al quale non erano stati trasmessi certificati di malattia, infortunio sul lavoro o richieste di ferie.
La lavoratrice aveva inviato istanza di congedo per cure indicando il periodo di fruizione, e, in seguito, il certificato attestante l'effettuazione delle cure rilasciato da un centro di fisioterapia.
In seguito al rigetto del ricorso sia in primo grado che in appello, la dipendente ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che le assenze oggetto di addebito fossero giustificate nonostante la mancata presentazione della richiesta del medico competente attestante la necessità della cura perché, in base all'art, 7, co. 3, DLgs n. 119 del 2011 il lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi poteva presentare, a giustificazione dell'assenza, anche attestazione cumulativa.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando l’orientamento secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, consente l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), DLgs n. 165 del 2001, purché non ricorrano elementi che assurgano a scriminante della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa.
Nel caso in esame, la Corte d'appello di Lecce aveva accertato che la documentazione medica necessaria - ossia la certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta - mancava.
Allo stesso modo, risulta che il datore di lavoro non avesse neppure accordato formalmente il permesso in esame.
Alla luce di tanto, risultava priva di rilievo la circostanza che, successivamente, la lavoratrice avesse inviato un certificato rilasciato dal Centro di fisioterapia, il quale poteva eventualmente provare la sottoposizione alle cure, ma non poteva sostituire l'intervento preventivo di una struttura sanitaria pubblica o di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte territoriale che, oltre a evidenziare il carattere tipizzato della condotta posta in essere dalla dipendente, punita con la sanzione disciplinare del licenziamento, aveva sottolineato come la stessa, nonostante fosse stata più volte richiesta di giustificarsi, non avesse mai ottemperato alle sollecitazioni ricevute, tanto da non presentarsi mai per rendere chiarimenti davanti all'organo competente. Il giudice del merito, pertanto, aveva considerato l'intera vicenda connotata da inescusabile negligenza della lavoratrice.
I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza impugnata affermando il principio di diritto secondo cui l'assenza priva di valida giustificazione prevista dall'art. 55 quater, lett. b), DLgs n. 165 del 2001 sussiste, nell'ipotesi di congedo per cure di cui all'art. 7, co. 1, DLgs n. 119 del 2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata da richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che eventualmente si limiti ad attestarne, successivamente, l'avvenuta erogazione.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa