mercoledì, 12 marzo 2025 | 10:08

Lavoratori collocati in quiescenza: tutela previdenziale della malattia

L'Inps fornisce indicazioni in merito al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente (INPS - circolare 11 marzo 2025 n. 57)

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Lavoratori collocati in quiescenza: tutela previdenziale della malattia

L'Inps fornisce indicazioni in merito al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente (INPS - circolare 11 marzo 2025 n. 57)

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Considerato l'attuale quadro normativo, è possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente; questo, in base alla nuova copertura assicurativa e sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.

Infatti, sempre tenendo presente la funzione dell'indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il suddetto riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia - pur continuando a percepire il trattamento pensionistico - perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.

Resta fermo che - precisa l'Inps - nel caso di percezione dell'indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime d'incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l'indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione.

L'incompatibilità opera anche tra la pensione di inabilità e l'indennità di malattia. Peraltro, considerando che la pensione di inabilità è incompatibile con qualunque attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, in caso di svolgimento di un'attività lavorativa, la pensione viene revocata. In tale ipotesi l'interessato perde, infatti, lo status di pensionato, acquisendo quello di lavoratore.


Quanto alla categoria degli operai agricoli a tempo determinato (OTD), il diritto all'indennità di malattia termina alla scadenza dell'efficacia temporale degli elenchi anagrafici, coincidente con il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, il lavoratore agricolo a tempo determinato (OTD), titolare di un trattamento pensionistico - ancorché iscritto nei suddetti elenchi sulla base di precedente attività lavorativa - in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Relativamente ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, la disciplina inerente alla tutela previdenziale della malattia/degenza ospedaliera dispone espressamente che tali prestazioni non sono erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico, pertanto per tali soggetti non è richiesto il versamento dell'aliquota maggiorata, quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di malattia/degenza ospedaliera.

di Francesca Esposito

Fonte normativa