Omessi o ritardati pagamenti di contributi: sanzioni e interessi più bassi
Per effetto della variazione del Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), dal 12 marzo 2025 si riduce la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS - Circolare 11 marzo 2025 n. 56)
Omessi o ritardati pagamenti di contributi: sanzioni e interessi più bassi
Per effetto della variazione del Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), dal 12 marzo 2025 si riduce la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS - Circolare 11 marzo 2025 n. 56)
Con decisione del 6 marzo 2025 la BCE ha fissato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.).
Per effetto di tale decisione, sono conseguentemente ridotti il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché la misura delle sanzioni civili (art. 116, co. 8 e 10, L 23 dicembre 2000, n. 388); a decorrere dal 12 marzo 2025 si applicano nella seguente misura:
- 8,65% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per contributi e sanzioni civili;
- 8,15% misura delle sanzioni civili.
Interessi di rateazione dei debiti contributi e assicurativi
Il pagamento in forma rateale dei debiti per contributi previdenziali e assistenziali comporta l’applicazione di interessi pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti percentuali.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 12 marzo 2025 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,65%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 8,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2025.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti.
In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria a decorrere dal 12 marzo 2025 si applica un tasso pari al 8,15% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, co. 8, lett. a), L 23 dicembre 2000 n. 388);
Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,65% in ragione d’anno (art. 116, co. 8, lett. a), L 23 dicembre 2000 n. 388). | |
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia stessa (art. 116, co. 8, lett. b), secondo periodo, L 23 dicembre 2000 n. 388);
Qualora il pagamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura della sanzione civile è pari al 10,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti). In assenza di denuncia spontanea la sanzione civile è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza. (art. 116, co. 8, lett. b), secondo periodo, L 23 dicembre 2000 n. 388). | |
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica la sanzione civile nella misura dei soli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile (art. 116, co. 10, L 23 dicembre 2000 n. 388).
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
L’Inps ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni civili sono determinate in misura ridotta. In particolare:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi regolarmente denunciati (ipotesi a) del precedente paragrafo), la sanzione civile è calcolata nella misura corrispondente al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema;
- nel caso di evasione contributiva (ipotesi b) del precedente paragrafo), la sanzione civile è calcolata nella misura corrispondente al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato di 2 punti percentuali.
La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
L’Istituto ha altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, qualora il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di 2 punti.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 12 marzo 2025 la riduzione delle sanzioni opera sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,65%.
di Ciro Banco
Fonte Normativa