Regime agevolativo per i lavoratori impatriati: i nuovi chiarimenti del Fisco
Forniti chiarimenti sull'applicazione del nuovo regime di agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (AdE - risposta 12 marzo 2025 nn. 70, 71, 72, 74)
Regime agevolativo per i lavoratori impatriati: i nuovi chiarimenti del Fisco
Forniti chiarimenti sull'applicazione del nuovo regime di agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (AdE - risposta 12 marzo 2025 nn. 70, 71, 72, 74)
L'art. 5 del DLgs 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 29 dicembre 2023, disciplina il "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati", che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d'imposta 2024, la residenza in Italia.
La norma agevolativa dispone che redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni.
Soggetto estero che si trasferisce per la prima volta in Italia per svolgere un'attività lavorativa
Nel caso di specie, l'Istante, cittadino estero, dichiara l'intenzione di stabilire la propria residenza in Italia e aprire una partita Iva per svolgere un'attività di lavoro autonomo. Inoltre, si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo non inferiore a sei periodi d'imposta dove presterà l'attività lavorativa per la maggior parte. Precisa che non è mai stato residente in Italia e di possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Ciò posto, l'Agenzia delle entrate chiarisce che il contribuente potrà usufruire della detassazione del 50% del reddito prodotto in Italia prevista dal nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, indipendentemente da una precedente residenza nel territorio dello stato Italiano.
Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
Nel caso in esame, l'istante, cittadino italiano, residente all'estero, dichiara di aver acquisito negli anni esperienza professionale nel settore Project Management e che, attualmente, svolge una mansione che rientra nel livello 2 della classificazione delle professioni ISTAT CP 2011.
Al riguardo, in vista di un trasferimento della residenza fiscale in Italia, il contribuente chiede conferma circa la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali riservate ai lavoratori impatriati sulla base del possesso di qualifiche professionali rientranti nel livello 2 della classificazione ISTAT delle professioni (CP 2011), in assenza di un titolo di laurea o titolo equipollente.
Innanzitutto, è opportuno precisare che possono beneficiare del nuovo regime “impatriati” sia i lavoratori italiani sia i lavoratori stranieri.
In merito al quesito posto, il Fisco prevede che il requisito relativo al possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione di cui al citato co. 1, lett. d), risulta soddisfatto qualora l'istante sia in possesso, alternativamente, di un titolo di istruzione superiore o di una qualifica professionale elencati all'interno del citato art. 27-quater del T.U.I..
Allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero
Nella fattispecie in esame, un cittadino italiano, iscritto all'AIRE, dichiara che ha cominciato a prestare la sua attività lavorativa all'estero, presso una società appartenente allo stesso gruppo di quella per cui lavorava in Italia. Inoltre, l'Istante dichiara che sta valutando un rientro in Italia per esercitare una attività di lavoro autonomo, emettendo parcelle principalmente ma non esclusivamente intestate ad una società appartenente al medesimo gruppo della società per la quale è stato impiegato all'estero e per la quale lavorava in Italia anche prima del suo trasferimento all'estero.
Con particolare riferimento al requisito minimo di residenza fiscale all'estero, la norma prevede che il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all'estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
La norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti; dunque, per il contribuente che al rientro in Italia intraprende un'attività professionale e rende le proprie prestazioni professionali anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di permanenza all'estero è di sei periodi d'imposta (ovvero di sette periodi d'imposta qualora sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro).
In conclusione, l'Amministrazione finanziaria stabilisce che il periodo minimo di permanenza all'estero necessario ai fini dell'applicazione del regime in commento è di sette periodi d'imposta e, pertanto, l'Istante che dichiara di essere intenzionato a rientrare in Italia, non potrà applicare il "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati".
Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
Nell'ultimo caso trattato, un cittadino italiano, iscritto all'AIRE, dichiara di essere residente a Londra, dove lavora come End User Computing Specialist. L'istante intende far rientro in Italia usufruendo dei benefici fiscali riconnessi al regime impatriati, in virtù di un'offerta lavorativa ricevuta da una nota società italiana operante nel settore automobilistico (costituente soggetto diverso rispetto all'attuale datore di lavoro).
Il contribuente, inoltre, afferma che non ha svolto un percorso di studio universitario, e perciò non ha conseguito alcun diploma di laurea.
Ciò posto, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, considerato che l'istante è in possesso di un'esperienza professionale più che triennale in qualità di specialista nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISC0-08, n. 133 e n. 25, potrà fruire del nuovo regime, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma e non oggetto di esame in questa sede.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
- AdE - risposta 12 marzo 2025 n. 70
- AdE - risposta 12 marzo 2025 n. 71
- AdE - risposta 12 marzo 2025 n. 72
- AdE - risposta 12 marzo 2025 n. 74
Approfondimento