Comunicazioni delle Entrate tramite indirizzo digitale
I cittadini possono scegliere di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni del Fisco (AdE – comunicato 12 marzo 2025)
Comunicazioni delle Entrate tramite indirizzo digitale
I cittadini possono scegliere di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni del Fisco (AdE – comunicato 12 marzo 2025)
La funzionalità è disponibile online in area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il nuovo servizio consente di eleggere un “domicilio digitale” per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs n. 13/2024, ed è rivolta esclusivamente alle persone fisiche, ai professionisti e agli enti di diritto privato che non sono tenuti a iscriversi in albi, elenchi, o registri professionali.
In base alle modifiche introdotte dal Decreto in esame, i cittadini possono eleggere il domicilio digitale speciale al quale ricevere gli atti e le comunicazioni per cui non è previsto obbligo di notifica, sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati. Lo stesso decreto ha esteso la possibilità dell'uso del domicilio digitale anche agli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il cittadino che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere con le credenziali Spid, Cie (Carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato. Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l'operazione. Con le stesse modalità sarà inoltre possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato.
Possono eleggere il domicilio digitale speciale le persone fisiche, i professionisti e gli enti di diritto privato che non sono tenuti all'iscrizione in albi, elenchi, registri professionali o nel registro delle imprese (articolo 6-quater del Cad, “Codice dell'amministrazione digitale”). Ciascun utente avrà la possibilità di eleggere un unico domicilio digitale e non potrà indicare un indirizzo già associato ad altri. Il servizio può essere usato anche per confermare il domicilio digitale precedentemente comunicato all'Agenzia, mentre la procedura è esclusa per i soggetti i cui indirizzi Pec devono essere iscritti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti “Ini-Pec” (articolo 6-bis del Cad).
di Daniela Nannola
Fonte Normativa