Saldo IVA o prima rata 2024: ultimo giorno per il versamento senza maggiorazione
Oggi, 17 marzo 2025, scade il termine per il versamento della prima rata, per chi ha optato per la rateizzazione, o del saldo IVA relativo al 2024 (DPR 14 ottobre 1999 n. 542)
Saldo IVA o prima rata 2024: ultimo giorno per il versamento senza maggiorazione
Oggi, 17 marzo 2025, scade il termine per il versamento della prima rata, per chi ha optato per la rateizzazione, o del saldo IVA relativo al 2024 (DPR 14 ottobre 1999 n. 542)
I contribuenti che hanno provveduto alla liquidazione periodica dell’IVA, devono provvedere a versare la differenza tra l’ammontare dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate mensilmente.
Il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere effettuato alternativamente entro il giorno 16 marzo di ciascun anno oppure entro la scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. La maggiorazione dello 0,40% si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è anche rateizzabile in rate di pari importo e la prima rata può essere pagata entro il 16 marzo oppure entro la scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno). In caso di pagamento della prima rata entro il 16 marzo, quelle successive devono essere versate, con un interesse di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.
In ogni caso, è possibile effettuare l'ulteriore versamento del saldo IVA entro entro il 30 luglio, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, co. 2, DPR 07 dicembre 2001 n. 435; AdE - risoluzione 20 giugno 2017 n. 73).
Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è comunque tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Si rammenta che, l’obbligo di versamento non sussiste per importi inferiori a euro 10,33. Il versamento deve essere effettuato telematicamente con il modello F24, utilizzando il codice tributo 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale. Per il pagamento rateale, oltre al codice tributo 6099, deve essere utilizzato anche il codice tributo 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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