Belluno, definito l’EVR 2025 per il settore Edilizia Industria
Con l’accordo siglato il 19 febbraio 2025, sono stati determinati gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione da corrispondere ai lavoratori edili nell'anno 2025
Belluno, definito l’EVR 2025 per il settore Edilizia Industria
Con l’accordo siglato il 19 febbraio 2025, sono stati determinati gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione da corrispondere ai lavoratori edili nell'anno 2025
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Il 19 febbraio scorso, tra le Parti sociali territoriali per l’industria edile della provincia di Belluno, è stato stipulato il verbale per gli adempimenti di verifica e valutazione degli indicatori provinciali e per la determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all’anno 2024, in attuazione di quanto previsto dal Contratto integrativo provinciale di lavoro sottoscritto il 23 maggio 2023.
Poiché, nel raffronto degli indicatori/parametri messi a disposizione dalla Cassa Edile di Belluno, risulta una variazione pari o incrementale di tutti e quattro gli indicatori di riferimento rispetto al triennio precedente, è stata accertata la sussistenza dei presupposti contrattuali per la quantificazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) nella misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020.
L’effettiva erogazione a livello aziendale, che avverrà in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di agosto 2025, sarà determinata dalle singole aziende, a seguito della verifica che dovrà essere effettuata entro il mese di aprile 2025. La verifica si baserà sull’andamento dei seguenti due indicatori aziendali:
- Ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili;
- Volume d'affari IVA.
Per le imprese che operano con soli impiegati, il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate, come registrate nel Libro Unico del Lavoro.
Come segnalato dalla Cassa Edile di Belluno, entro il 31 maggio, all’esito della verifica a livello aziendale, le imprese che riscontrano il mancato raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali sono tenute a informare, via PEC o e-mail, l’Associazione territoriale di riferimento e la Cassa Edile mediante autodichiarazione sul mancato raggiungimento dei suddetti parametri, comunicandolo al contempo alle R.S.A. o R.S.U, ove costituite.
Importi EVR (orario) in misura piena
Livello | Importo orario lordo |
7Q | € 0,41 |
7 | € 0,41 |
6 | € 0,37 |
5 | € 0,31 |
4 | € 0,29 |
3 | € 0,27 |
2 | € 0,24 |
1 | € 0,21 |
Per quanto riguarda trattamento da riservare ai lavoratori apprendisti, operai o impiegati, il valore orario viene riparametrato in base alla percentuale di retribuzione spettante, riferita a ciascuno dei semestri collocati nell’anno di competenza.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale