mercoledì, 19 marzo 2025 | 12:50

Sponsorizzazioni a favore delle ASD: chiarimenti sulla deducibilità fiscale

Le spese di sponsorizzazione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche sono considerate inerenti e deducibili se destinate alla promozione dell'immagine o dei prodotti e se il beneficiario svolge una specifica attività promozionale (Cassazione - sentenza 26 febbraio 2025 n. 5042, sez. trib.)

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Sponsorizzazioni a favore delle ASD: chiarimenti sulla deducibilità fiscale

Le spese di sponsorizzazione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche sono considerate inerenti e deducibili se destinate alla promozione dell'immagine o dei prodotti e se il beneficiario svolge una specifica attività promozionale (Cassazione - sentenza 26 febbraio 2025 n. 5042, sez. trib.)

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, la ricorrente esercitava un'attività di import-export nel commercio all'ingrosso ed aveva dedotto costi pubblicitari per la sponsorizzazione di un'associazione sportiva dilettantistica. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo tali spese indeducibili, aveva rettificato il reddito imponibile e notificato due distinti avvisi di accertamento già citati.

La contribuente impugnava separatamente detti avvisi, sostenendo che i costi fossero inerenti alla propria attività imprenditoria e che l'art. 90 co. 8, L. 289/2002 richiedesse il solo collegamento funzionale fra costo e oggetto dell'impresa, essendo poi libera quest'ultima di adottare le scelte pubblicitarie ritenute più idonee.

I giudizi di primo grado si concludevano con l'accoglimento dei ricorsi della contribuente da parte della CTP. Tuttavia, riunite le impugnazioni proposte dall'Agenzia, al contrario di quanto ritenuto dai giudici di primo grado, la CTR ha accolto il gravame dell'Ufficio.

Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione la società contribuente, con ricorso ritualmente notificato contenente sette motivi di impugnazione.

I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi: nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, mancata pronuncia della CTR sull'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio; nullità della sentenza per error in procedendo collegato alla medesima circostanza.

Le doglianze proposte con tali due mezzi concernono la deduzione secondo cui la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di tardività e, quindi, di inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'Agenzia con riguardo alla sentenza della CTP, in quanto avanzata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione di primo grado. Tali censure non possono trovare accoglimento.

Sostiene a tal punto, la ricorrente, che l'ufficio avrebbe notificato l'appello avverso tale decisione soltanto dopo il termine di sessanta giorni, con conseguente tardità ed inammissibilità del gravame. Tale conclusione è però erronea in diritto e lacunosa in fatto. Dal fascicolo di secondo grado si evince chiaramente che l'ufficio ha tentato la notifica dell'appello prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto ex lege.

Nel caso di specie sussistono entrambi i presupposti: assenza di colpa del notificante e pronta riattivazione del procedimento notificatorio dell'impugnazione avverso la sentenza della CTP. Può dirsi acclarato, infatti, che la notifica sia stata tentata e poi eseguita presso il medesimo domicilio di studio del difensore della società contribuente: l'indirizzo di destinazione era corretto, ma la consegna a mezzo posta è stata impedita per una vicenda soggettiva ascrivibile al destinatario, posto che nessuno era presente in studio a ricevere l'atto dal messo postale, dando luogo ad una fattispecie di irreperibilità relativa.

Presa contezza di tale circostanza, prontamente la notifica ha ricevuto nuovo impulso presso il medesimo indirizzo di destinazione, con una tempistica che può ritenersi sicuramente ragionevole e caratterizzata da tempestività.

Il principio consolidato stabilisce che (Cass. Sez. U., sent. n. 14594 del 15/07/2016), in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest'ultimo per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali. Tale principio è stato ribadito ripetutamente, prevedendo che (Sez. L, sent. n. 16943 del 27/06/2018; Sez. 5, ord. n. 23876 del 01/08/2022): la riattivazione tempestiva consente al notificante incolpevole di beneficiare del pacifico principio della scissione degli effetti della notifica e, quindi, di collegare la tempestività dell'iniziativa al primo tentativo.

Quanto agli altri motivi di ricorso è a dirsi, preliminarmente, che gli stessi investono circostanze o censure che ruotano in ordine alla mancata applicazione dell'art. 90, co. 8, L 289/2002, il cui testo, ratione temporis, riguarda il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario. Il collegio reputa che nell'esame di tali motivi, il seguente abbia rilievo logico prioritario: nullità della sentenza per omessa applicazione dell'art. 90, co. 8, L n. 289/2002. Tale motivo è fondato.

La citata disposizione, infatti, ha introdotto, a favore della società controricorrente il corrispettivo, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza delle spese di sponsorizzazione, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; sia rispettato il limite quantitativo di spesa, la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor, e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Nel caso di specie, occorre aggiungere, non è mai stata posta in discussione dall'ufficio che l'attività promozionale non sia stata svolta, così come pure che i pagamenti non siano stati compiuti. Il che è sufficiente, in diritto, a condurre all'accoglimento del quinto motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti qui non analizzati.

La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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