mercoledì, 19 marzo 2025 | 11:23

IRAP e autonoma organizzazione: la posizione dei medici in strutture sanitarie

La recente ordinanza n. 6691 del 13 marzo 2025 della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema dell’assoggettamento all’IRAP dei professionisti operanti all’interno di strutture sanitarie complesse

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IRAP e autonoma organizzazione: la posizione dei medici in strutture sanitarie

La recente ordinanza n. 6691 del 13 marzo 2025 della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema dell’assoggettamento all’IRAP dei professionisti operanti all’interno di strutture sanitarie complesse


Il caso

In particolare, la decisione riguarda un medico-chirurgo, socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di una casa di cura, che aveva richiesto il rimborso dell’imposta, contestando la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione.

Il contribuente, esercente l’attività di medico-chirurgo presso una struttura sanitaria, aveva presentato istanza di rimborso IRAP per gli anni dal 2004 al 2006, sostenendo l’assenza di un’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate, non rispondendo all’istanza, aveva visto impugnato il proprio silenzio-rifiuto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che aveva accolto la richiesta del professionista. La successiva impugnazione dell’Amministrazione finanziaria davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia era stata respinta, confermando la non debenza dell’imposta. A seguito di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione.

Le ragioni della decisione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la decisione della CTR fosse viziata sotto il profilo motivazionale e giuridico. In particolare, la Cassazione ha censurato il giudice di merito per non aver adeguatamente valutato il ruolo del contribuente all’interno della struttura sanitaria.

L’elemento centrale della decisione riguarda la definizione di "autonoma organizzazione" ai fini IRAP. Secondo la Cassazione, il professionista che opera in una struttura complessa deve essere soggetto ad un attento esame della propria posizione organizzativa e gestionale. La Corte ha ribadito che la semplice partecipazione a una struttura sanitaria non comporta automaticamente l’assoggettamento all’imposta, ma occorre verificare:

- se il professionista abbia poteri decisionali rilevanti all’interno della struttura;

- se egli disponga della piena e personale disponibilità dei mezzi e del personale;

- se la struttura, nel suo complesso, sia da considerarsi strumentale e necessaria per l’attività svolta dal professionista.

Uno degli aspetti più rilevanti del caso è il fatto che il medico fosse non solo un professionista operante all’interno della struttura, ma anche socio e Presidente del CdA della casa di cura. La CTR aveva sostenuto che la mera presenza di altri componenti nel CdA escludesse un potere decisionale autonomo in capo al medico. La Cassazione ha contestato questa affermazione, ritenendo che il ruolo ricoperto dal contribuente dovesse essere adeguatamente valutato ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione.


La Corte ha richiamato precedenti decisioni (Cass. n. 15992/2017) secondo cui l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria costituisce, ex lege, presupposto per l’IRAP, senza necessità di ulteriori accertamenti sull’autonoma organizzazione. Ha inoltre evidenziato che l’appartenenza a una compagine sociale non è sufficiente per escludere l’imposta, se il professionista ha un ruolo decisionale effettivo nell’organizzazione.

di Anna Russo

Fonte normativa

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