Sicurezza sul lavoro: sanzioni per violazione di più precetti riconducibili a categoria omogenea
L'ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea e alcuni aspetti sulle macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE (INL - Nota 4 marzo 2025, n. 2668)
Sicurezza sul lavoro: sanzioni per violazione di più precetti riconducibili a categoria omogenea
L'ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea e alcuni aspetti sulle macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE (INL - Nota 4 marzo 2025, n. 2668)
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In materia di sicurezza sul lavoro, i luoghi di lavoro devono essere conformi a specifici requisiti individuati dall'allegato IV, del DLgs 9 aprile 2008 n. 81.
Il mancato rispetto di tali requisiti da' luogo all'applicazione della sanzione con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 68, co. 1, lett. b), DLgs 9 aprile 2008, n. 81).
Al riguardo l'art. 68, co. 2, DLgs 9 aprile 2008, n. 81 prevede che la violazione di più precetti rientranti in una categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, del DLgs 9 aprile 2008 n. 81, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6 non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie comporta la violazione di più illeciti.
Per l'applicazione di tale principio occorre stabilire cosa si intende per categoria omogenea, che determina la contestazione di una violazione unica e di conseguenza l'applicazione di una sanzione unica.
L'INL chiarisce che ogni punto dell'allegato IV, del DLgs 9 aprile 2008 n. 81 disciplina i requisiti di sicurezza con riferimento ad una classe di interessi riguardanti l'ambiente di lavoro (stabilità e solidità al punto 1.1, altezza, cubatura e superficie al punto 1.2, pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico al punto 1.3 e così via). Dunque, tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza (la stabilità e la solidità oppure le vie di uscita e di emergenza oppure le porte e portoni ecc.) rientrano nella stessa categoria omogenea.
Pertanto, si configura una violazione unica, e non un concorso materiale di illeciti, quando la violazione di più precetti rientri in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7), mentre la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) determina la contestazione di più illeciti sanzionabili distintamente.
Un altro aspetto chiarito dall'INL riguarda l'obbligo di utilizzare attrezzature e macchine di lavoro che siano conformi a specifici requisiti di sicurezza. In particolare:
- le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l'uso cui sono destinate;
- le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996 devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V, DLgs 9 aprile 2008 n. 81.
Al fine di assicurare la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti di sicurezza, il datore di lavoro deve valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall'attrezzatura di lavoro in base all'allegato V, nell'ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, co. 1, lett. a) e secondo le modalità indicate dall'articolo 29 del DLgs 9 aprile 2008 n. 81. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve evidenziare la valutazione del rischio specifico in coerenza con le indicazioni di cui all'articolo 28 del DLgs n. 81/2008.
Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell'attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all'allegato V del DLgs n. 81/2008.
A riguardo, si evidenzia che il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell'attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature "ante 21 settembre 1996" non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V, DLgs n. 81/2008.
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente al 21 settembre 1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione. In proposito, l'INL chiarisce che non è obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
di Ciro Banco
Fonte Normativa