Revisione del sistema sanzionatorio tributario: chiarimenti interpretativi
Forniti chiarimenti in merito a dubbi interpretativi circa l'efficacia temporale delle sanzioni tributarie (ADM - circolare 07 marzo 2025 n. 3)
Revisione del sistema sanzionatorio tributario: chiarimenti interpretativi
Forniti chiarimenti in merito a dubbi interpretativi circa l'efficacia temporale delle sanzioni tributarie (ADM - circolare 07 marzo 2025 n. 3)
Di seguito vengono fornite le indicazioni in merito alla portata del nuovo regime sanzionatorio previsto dall'art 7, co. 3, D.lgs. 141/2024, il quale dispone che le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1 e all'art. 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 4 ottobre 2024, apportando al contempo modifiche sanzionatorie del Testo unico sulle accise (D.lgs. 504/95).
È stato sollevato il dubbio se tale disposizione, nel sancire la sua efficacia temporale con decorrenza “ex nunc”, debba intendersi come deroga al principio del “favor rei” di cui all’art. 3, co. 3, del D.lgs. 472/1997, il quale stabilisce che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Tale deroga sembra precludere la retroattività delle nuove sanzioni - in linea generale più favorevoli rispetto a quelle pregresse (lex mitior) - alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti in parola.
Il tema è stato di recente affrontato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1274/2025), con specifico riferimento all’art. 5 del D.lgs. 87/2024 che - intervenendo nel più generale contesto della revisione del sistema sanzionatorio tributario - ha introdotto una disposizione analoga. In tale contesto, i giudici di legittimità, nel confermare che la norma ha in effetti introdotto una deroga al principio del favor rei, ne hanno nel contempo statuito la piena legittimità, affermando in particolare che “l'irretroattività disposta per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto, interno ed esterno, che accompagna la rimeditazione dell'intero sistema sanzionatorio”; precisando inoltre che una riforma del sistema tributario, nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona ad una modifica radicale del rapporto Fisco/Contribuente, giustifica ampiamente un’irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria. Ciò è giustificato dalla necessità che anche l'attenuazione delle sanzioni necessita di un tempo per l'attuazione dell'intero ripensamento dell'impianto sanzionatorio.
Considerato il tenore della pronuncia emessa dal giudice di legittimità in merito al citato art. 5 del D.lgs. 87/2024, si ritiene che la stessa sia estendibile, in punto di principio, anche agli effetti di cui all’art. 7, co. 3, D.lgs. 141/2024.
Alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 141/2024, pertanto, restano applicabili i regimi sanzionatori previsti pro-tempore dal DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dal D.lgs. 504/95: ciò, in osservanza del principio di irretroattività delle sanzioni introdotte dal medesimo D.lgs. 141/2024, ancorché più favorevoli, sancito dalla Suprema Corte di Cassazione.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa