giovedì, 20 marzo 2025 | 18:58

Vittime di sfruttamento lavorativo: diritto al permesso di soggiorno e forme di tutela

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti sulle forme di tutela introdotte dal Decreto Immigrazioni (DL n. 145/2024) in favore delle vittime di sfruttamento lavorativo e dei propri familiari presenti sul territorio irregolarmente (MLPS - Comunicato 18 marzo 2025)

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Vittime di sfruttamento lavorativo: diritto al permesso di soggiorno e forme di tutela

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti sulle forme di tutela introdotte dal Decreto Immigrazioni (DL n. 145/2024) in favore delle vittime di sfruttamento lavorativo e dei propri familiari presenti sul territorio irregolarmente (MLPS - Comunicato 18 marzo 2025)

E' considerata vittima di sfruttamento lavorativo la persona il cui stato di vulnerabilità è tale da comprometterne fortemente la libertà di scelta, inducendola ad accettare condizioni lavorative inique a seguito di approfittamento del proprio stato di bisogno da parte degli intermediari e degli utilizzatori.

L’articolo 603-bis del codice penale contiene un elenco non tassativo di indici di sfruttamento da intendersi come “linee guida” per l’accertamento di situazioni di sfruttamento:

- reiterata violazione delle disposizioni sull’orario di lavoro ed il mancato rispetto dei periodi di riposo;

- reiterato pagamento di retribuzioni inferiori ai livelli minimi stabiliti dai contratti collettivi o non proporzionati alla prestazione di lavoro;

- violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro;

- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante del reato:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Se i fatti sono commessi mediante l’uso della violenza o minaccia, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza del presunto reo e si parla di grave sfruttamento lavorativo.

Altri reati a vario titolo collegati allo sfruttamento lavorativo sono:

la riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);

la tratta di esseri umani per sfruttamento (lavorativo, sessuale, accattonaggio e prelievo di organi) (art. 601 c.p.);

l’acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Permesso di soggiorno "casi speciali"

Gli stranieri vittime di tratta o di “situazioni di violenza o di grave sfruttamento” (ovvero reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p.p.) possono ottenere lo speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali”, nonché l'accesso ai programmi di protezione sociale (art. 18, DLgs 25 luglio 1998 n. 286).

Il permesso di soggiorno ha durata di 6 mesi rinnovabile per 1 anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, e può essere richiesto seguendo due modalità: in assenza di denuncia ma previa adesione ad un programma di protezione sociale (percorso sociale) oppure a seguito di denuncia o comunque di avvio di un procedimento penale (percorso giudiziario).

Gli stranieri vittime di violenza o abuso o comunque sfruttamento del lavoro accertati nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) possono ottenere lo speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali", della durata di 6 mesi rinnovabile per 1 anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, e ai membri del nucleo familiare presenti in Italia è concesso un permesso di soggiorno per motivi di famiglia (art. 18-ter, DLgs 25 luglio 1998 n. 286).

Ai fini dell’applicazione di tale norma, i membri del nucleo familiare devono intendersi le persone legate alla vittima da vincoli di matrimonio, unione civile o parentela e affinità, entro il secondo grado.

Presupposti per il permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo

Condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno sono:

- l’accertamento di situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale emerse nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.). Tali situazioni di sfruttamento lavorativo possono essere segnalate all’autorità giudiziaria o al questore anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In tal caso, l’Ispettorato stesso esprime al questore un parere anche in merito all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno;

- collaborazione del lavoratore straniero all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili.

Per il rilascio del permesso di soggiorno non è necessaria la denuncia da parte della vittima, ma solo un suo utile contributo nel corso del procedimento penale all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili. Il procedimento penale può quindi instaurarsi sia a seguito di denuncia, querela o esposto presentati direttamente dalla persona straniera vittima di sfruttamento, o dal suo legale rappresentante, oppure formalizzate da terzi, sia d’ufficio qualora i fatti emergano nel corso di operazioni di polizia o indagini, oppure di attività ispettive da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Procedura di rilascio del permesso di soggiorno

A richiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno per lo straniero vittima di sfruttamento lavorativo e per i membri del suo nucleo familiare è direttamente l’autorità giudiziaria competente sul procedimento penale in corso. Se i fatti sono emersi nel corso di attività ispettive e sono stati segnalati dall’INL, quest’ultimo, contestualmente alla segnalazione, esprime anche il proprio parere in merito al rilascio del permesso di soggiorno. Il parere reso dall’INL, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, ha un valore autonomo e concorrente rispetto a quello dell’Autorità Giudiziaria. Pertanto, il questore, sulla base di tale parere, può procedere al rilascio del permesso di soggiorno anche in assenza del parere dell’Autorità Giudiziaria.

Se il parere da parte dell’Autorità Giudiziaria tarda ad arrivare, il lavoratore può direttamente presentare in questura la domanda per il rilascio del permesso e contestualmente chiedere alla Procura della Repubblica di formulare la proposta di parere oppure all’INL l’emissione del parere.

Dopo l’acquisizione del parere da parte dell’Autorità Giudiziaria o dell’Ispettorato, il cittadino contatta la questura per ottenere un appuntamento per la presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno. Successivamente il lavoratore sarà convocato presso l’ufficio immigrazione per l’acquisizione delle impronte e della documentazione necessaria al rilascio del titolo. Contestualmente all’istante verrà consegnata la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, che attesta la regolare presenza sul territorio dello stesso. Il cittadino straniero sarà contattato dall’ Ufficio, al recapito dallo stesso indicato, al fine di ritirare personalmente il titolo di soggiorno.

Idoneità alloggiativa

Per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per "casi speciali" non è necessario presentare il certificato di idoneità alloggiativa.

Tutele collegate al permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno rilasciato alle vittime di sfruttamento lavorativo (art. 18-ter, DLgs 25 luglio 1998 n. 286) consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione all’anagrafe, ai centri per l’impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero cui è stata rilasciata dal competente ufficio della questura la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, che attesta l’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

La ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno, dà al richiedente altresì diritto di accedere ai servizi e ai sistemi di accoglienza, beneficiare delle misure di assistenza previste dalla legge, richiedere l’Assegno di inclusione e le altre prestazioni previdenziali eventualmente spettanti, iscriversi al SSN in base al domicilio, frequentare corsi di istruzione, anche professionale, accedere ai servizi dei Centri per l’impiego e alle misure di politica attiva, a parità di condizioni con i cittadini italiani e comunitari.

Le stesse tutele sono riconosciute anche per i membri del nucleo familiare del lavoratore straniero a cui è riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

La vittima di sfruttamento lavorativo in condizione di soggiorno irregolare, che abbia richiesto il permesso di soggiorno per "casi speciali", non può essere perseguita per il reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato. In tal caso, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere per il reato.

Tra le novità, vi è la possibilità per lo straniero vittima di sfruttamento lavorativo di iscriversi alla piattaforma SIISL, in cui inserire il proprio curriculum vitae e consultare le diverse offerte di formazione e lavoro. Il Sistema consente, inoltre, di attivare percorsi personalizzati a favore dei beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa previste dall’ordinamento (quali il Supporto per la Formazione e il Lavoro - SFL, l'Assegno di Inclusione - ADI, o la NASPI e DIS-COLL), per supportarli nella ricerca delle nuove attività sia formative che occupazionali.

Ci si può iscrivere al SIISL andando direttamente sulla piattaforma INPS oppure rivolgendosi ad un patronato. In tutti i casi, è necessaria un’identità digitale (SPID, o CIE).

Rinnovo e conversione del permesso di soggiorno

Il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato alle vittime di sfruttamento lavorativo deve essere richiesto alla Questura competente per la provincia in cui lo straniero effettivamente dimora. Ai fini del rinnovo non è richiesto nuovamente il parere dell’Autorità Giudiziaria.

Nelle more dell’emissione del permesso di soggiorno, ove siano superati i 6 mesi dal rilascio della ricevuta di richiesta, la questura territorialmente competente apporrà un timbro sulla ricevuta che ne rinnova e certifica la validità e, pertanto, la perdurante condizione di regolarità del richiedente sul territorio nazionale.

Qualora l’interessato, alla scadenza del permesso di soggiorno, abbia in corso un rapporto di lavoro, il permesso casi speciali potrà essere convertito in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo. È altresì possibile la conversione in un permesso per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un regolare corso di studi ed anche per attesa occupazione. La conversione deve essere richiesta, alla Questura territorialmente competente per la provincia in cui lo straniero effettivamente dimora o lavora.

Revoca del permesso di soggiorno

Il permesso viene revocato in caso di:

- di condotta incompatibile con le finalità del permesso;

- quando vengono meno le condizioni che hanno giustificato il suo rilascio;

- di condanna, anche con sentenza non definitiva, per il delitto di intermediazione illecita e caporalato;

- la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione al programma di assistenza;

- la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- la rinuncia espressa alle misure di assistenza.

Non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno la perdita del posto di lavoro.

Il lavoratore straniero vittima di sfruttamento lavorativo ha diritto:

- alle misure di assistenza (art. 6, DL n. 145/24), compresa la possibilità di iscrizione al SIISL;

- a presentare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). In tal caso, alla scadenza del permesso, qualora lo stesso non sia più rinnovabile per casi speciali, sarà possibile il rilascio di un permesso per attesa occupazione (art. 22, co. 11, del TUI).

Misure di assistenza

Gli stranieri a cui viene rilasciato il permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento lavorativo possono beneficiare di misure di assistenza finalizzate, attraverso programmi personalizzati, alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo.

Le misure hanno una durata non superiore a quella del permesso di soggiorno e sono estese anche ai membri del nucleo familiare della persona straniera.

L’ammissione alle misure di assistenza può avvenire a seguito della comunicazione dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali da parte della questura al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’obiettivo principale è quello di accompagnare gli stranieri vittime di sfruttamento lavorativo nell’accesso al più articolato sistema di prestazioni territoriali in grado di rispondere a bisogni di natura sociale, sanitaria o legati a temi fondamentali come l’abitare, la formazione e il lavoro. Verrà, pertanto, favorito l’accesso delle vittime titolari di un permesso di soggiorno a tutti i servizi e i programmi esistenti di inserimento e reinserimento socio-lavorativo rivolti ai gruppi a rischio di esclusione sociale, anche oltre il sistema dell’accoglienza.

Le misure di assistenza non possono essere concesse:

a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato;

b) se la persona straniera ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;

c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa misura di prevenzione, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (DLgs n. 159/2011), da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

Non hanno accesso alle misure di assistenza, le vittime che beneficiano dei sostegni economici previste per i testimoni di giustizia.

Le misure di assistenza possono essere revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

a) lo straniero è condannato per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione al programma;

b) lo straniero è sottoposto ad una misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

c) lo straniero rinuncia espressamente alle misure di assistenza o rifiuti ingiustificatamente eventuali offerte di lavoro adeguate.

Diritto all’accoglienza nel SAI

Nei limiti dei posti disponibili, le vittime di sfruttamento lavorativo titolari di permesso di soggiorno possono essere accolte nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), ovvero la rete degli enti locali che, con il supporto delle realtà del Terzo Settore, garantiscono sul territorio gli interventi di accoglienza integrata, assicurando servizi di vitto e alloggio e prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-lavorativo.

Le persone potranno essere accolte nel sistema SAI a partire dal momento in cui viene emessa la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno da parte della Procura della Repubblica o in cui viene emesso il parere da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Diritto all’Assegno di inclusione e all’Assegno unico

I titolari di un permesso di soggiorno casi speciali ammessi ad un programma di formazione e avviamento al lavoro, hanno diritto all’Assegno di Inclusione a prescindere dalle condizioni di soggiorno, reddito e patrimonio previste dalla legge per la fruizione dello stesso. Non è quindi, in particolare, richiesto nei loro confronti, il requisito della residenza regolare in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo. Il diritto all’assegno spetta anche ai membri del nucleo familiare ammessi a beneficiare delle misure di assistenza. (art. 6, co. 3, DL n. 145/2024).

Il titolare di un permesso di soggiorno casi speciali per sfruttamento lavorativo ha diritto, altresì, in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge, a beneficiare dell’Assegno Unico.

La domanda per beneficiare delle prestazioni assistenziali può essere presentata anche se in possesso della sola ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Le vittime del reato di intermediazione irregolare e caporalato (art. 603-bis c.p.), che contribuiscono utilmente all’emersione del reato e all’individuazione dei responsabili, hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge (art. 9, DL n. 145/2024).

di Ciro Banco

Fonte Normativa

MLPS - Comunicato 18 marzo 2025