venerdì, 21 marzo 2025 | 10:46

Domande contributo asilo nido 2025: istruzioni Inps

Fornite indicazioni relative alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e alla presentazione delle domande a decorrere dall’anno 2025, in seguito alle novità introdotte dall'art. 1, co. da 209 a 211, della Legge di Bilancio 2025 (INPS - circolare 20 marzo 2025 n. 60)

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Domande contributo asilo nido 2025: istruzioni Inps

Fornite indicazioni relative alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e alla presentazione delle domande a decorrere dall’anno 2025, in seguito alle novità introdotte dall'art. 1, co. da 209 a 211, della Legge di Bilancio 2025 (INPS - circolare 20 marzo 2025 n. 60)



Requisiti per la richiesta del contributo

La domanda di contributo può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai 3 anni che sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- residenza in Italia.

Con riferimento ai cittadini di uno Stato extracomunitario, può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di durata almeno semestrale:

- straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato ai cittadini italiani;

- titolare di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati";

- titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per il quale l'inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

In aggiunta ai permessi di soggiorno indicati sono utili, inoltre:

- il permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

- il permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

- il permesso di soggiorno per assistenza minori;

- il permesso di soggiorno per protezione speciale;

- il permesso di soggiorno per casi speciali;

- il permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, tenuto conto delle previsioni in base alle quali tali permessi di soggiorno sono prorogabili su domanda fino al 4 marzo 2026.

Per il genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la potestà genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del bambino. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale del minore può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore compresa la richiesta del contributo.

Il contributo può essere richiesto anche dall'affidatario del minore in affido temporaneo o preadottivo.

Tutti i citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

Nell'istanza il genitore richiedente dichiara sotto la propria responsabilità i requisiti che danno titolo alla concessione del contributo, salvo che il beneficiario non sia tenuto a comprovare i medesimi sulla base di specifica documentazione. In caso di affido temporaneo o affidamento preadottivo è necessario riportare gli elementi identificativi del provvedimento di affido (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero).

Tipologie di contributo per le quali è possibile presentare la domanda

La domanda di contributo può essere presentata nei seguenti casi:

- spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati; in tale ipotesi il contributo è definito di seguito "contributo asilo nido";

- forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche; in tale ipotesi il contributo è definito di seguito "contributo forme di supporto presso la propria abitazione".

Il "contributo asilo nido" deve essere richiesto dal genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta. Il "contributo forme di supporto presso la propria abitazione", invece, deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune.

Coloro che hanno richiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del "contributo asilo nido" non possono presentare anche domanda per il "contributo forme di supporto presso la propria abitazione".

Per "asili nido pubblici" - precisa l'Inps - si intendono le strutture educative gestite da Amministrazioni pubbliche destinate ai bambini fino al compimento dei 3 anni di età, disciplinata dal legislatore nazionale, regionale e locale che definisce i principi generali e le modalità di gestione, ammissione e funzionamento delle strutture.

Per "asili nido privati autorizzati", invece, si intendono le strutture in possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte della Regione o Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità, previsti dalle vigenti normative nazionali e locali, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. 

Il possesso del provvedimento di autorizzazione deve essere accertato dalla Struttura territorialmente competente dell'INPS, rivolgendosi alla Regione o all'Ente locale competente all'emissione del provvedimento.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all'infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, postscuola, campi estivi, baby parking, ecc.) per i quali i regolamenti degli Enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.

Importo del contributo

 Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'incremento del buono in misura pari a 2.100 euro è riconosciuto, per i nuclei con un valore dell'ISEE fino a 40.000, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni. Conseguentemente, l'importo del contributo, comprensivo dell'incremento determinato in relazione alla data di nascita e del valore dell'ISEE minorenni del bambino inserito in domanda, a decorrere dall'anno 2025 è così determinato:

- bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024

- 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell'ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;

- 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità da 25.001 a 40.000 euro;

- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nei casi di ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro;

bambini nati dal 1° gennaio 2024

- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell'ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro;

- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

Ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell'importo del contributo, nella determinazione dell'ISEE minorenni è neutralizzato l'importo erogato per l'AUU. 


Presentazione delle domande

Le domande di contributo possono essere presentate dalla data di apertura del relativo servizio di presentazione, comunicata ogni anno dall'Inps fino al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento della domanda stessa.

Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica e nei limiti di spesa annui.

Le richieste che non sono lavorabili per insufficienza di budget vengono registrate a sistema con riserva e assumono lo stato di "Protocollata con riserva". Qualora, a seguito del pagamento delle mensilità prenotate, residuino delle somme ancora disponibili, si procede al recupero delle domande registrate a sistema con riserva secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La domanda deve essere presentata con la relativa documentazione, esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;

- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca "bonus nido" e accedendo al servizio "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione".

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda per il contributo deve indicare a quale dei 2 benefici intende accedere.

I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell'erogazione del contributo dichiarano sotto la propria responsabilità, il possesso di tale titolo, inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciato; data di rilascio; termine di validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall'INPS mediante l'accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell'Interno e dalle altre Amministrazioni. All'esito di tali verifiche, la Struttura territorialmente competente dell'INPS può richiedere l'esibizione del permesso di soggiorno qualora sia necessario per esigenze di istruttoria.

II genitore che richiede il "contributo asilo nido" deve specificare nella domanda le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre dell'anno solare di riferimento della domanda, fino ad un massimo di 11 mensilità. Il richiedente deve, inoltre, indicare nella domanda il codice fiscale/partita IVA e la denominazione della struttura educativa e, nel caso di strutture private, gli estremi dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio educativo per bambini da 0 a 3 anni.

La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni e nell'ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compia i tre anni d'età nel corso dell'anno di riferimento della domanda medesima, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.

In fase di compilazione della domanda è opportuno prenotare, nell'ambito della stessa, tutte le mensilità dell'anno solare, fermo restando il limite massimo di undici mesi, per i quali si intende richiedere il contributo. Completata la compilazione della domanda il servizio attribuisce un codice identificativo. Ai fini della prenotazione delle risorse per il pagamento di tutte le mensilità indicate in domanda è necessario allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali si richiede il contributo. La documentazione relativa al pagamento delle ulteriori rette può essere allegata successivamente.

Nel caso dei soli asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, per la prenotazione delle risorse è possibile allegare la documentazione da cui risulti l'iscrizione o l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino. Lo stato della domanda "Protocollata" conferma l'avvenuta prenotazione delle risorse per il pagamento del contributo di tutte le mensilità indicate nella domanda, fermo restando la successiva presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.

Per richiedere il contributo per mensilità ulteriori rispetto a quelle indicate in una precedente domanda, riferita al medesimo minore, è necessario presentare una nuova domanda, che può essere accolta previa verifica all'atto della presentazione della stessa della disponibilità del budget.

È altresì possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda utilizzando l'apposita funzionalità, disponibile nell'ambito del servizio "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione", seguendo il percorso "Gestione" > "Invia Richiesta" > "Sostituisci mensilità richieste".

Completata la compilazione della domanda di "contributo forme di supporto presso la propria abitazione", il servizio attribuisce un codice identificativo. Ai fini della prenotazione delle risorse per il pagamento del contributo è necessario allegare un'attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari, per l'intero anno, l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica. Il rilascio del numero di protocollo conferma l'avvenuta prenotazione delle risorse per il pagamento del contributo.

Richieste di pagamento del "contributo asilo nido"

Per accedere al contributo, il pagamento delle spese deve essere effettuato dal soggetto che ha presentato la domanda. Inoltre, si rammenta che lo stesso soggetto deve anche essere l'intestatario di tutti i documenti di spesa presentati ai fini del contributo (ad esempio, fatture, giustificativi di pagamento, ecc.). La documentazione completa relativa alle mensilità fruite per la liquidazione del contributo deve essere allegata tassativamente entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno solare di riferimento della domanda, ad esempio per le domande relative all'anno 2025 la documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2026.

L'invio della documentazione per il "contributo asilo nido" deve avvenire esclusivamente tramite la procedura web "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione" (funzione "Allega documenti di spesa"), disponibile sul sito dell'Istituto o tramite l'APP "INPS mobile" utilizzando il servizio "Bonus nido". Non vengono presi in considerazione allegati pervenuti in altre modalità.

Per il contributo per la frequenza di asili nido pubblici e/o privati, il richiedente deve allegare:

-la fattura mensile contenente la denominazione dell'asilo nido con i dati sociali che identificano lo stesso (nome, indirizzo sede legale, codice fiscale o partita IVA del nido), estremi della fattura (numero fattura e anno), i dati identificativi dell'intestatario della fattura (nome e cognome, indirizzo e codice fiscale del genitore che ha presentato la domanda del contributo). Nello specifico, la fattura deve riportare nell'oggetto della stessa: la descrizione del servizio erogato, mese e anno a cui si riferisce la prestazione a rimborso, nome e cognome o codice fiscale del minore, importo;

- la documentazione relativa al pagamento effettuato con modalità tracciabili a favore dell'asilo nido.

Pagamento del contributo

L'importo del "contributo asilo nido" è determinato, nei limiti della spesa sostenuta, in relazione al valore dell'ISEE minorenni in corso di validità, nel mese precedente a quello a cui si riferisce la mensilità e nei limiti del contributo mensile massimo erogabile, fermo restando eventuali attività di conguaglio conseguenti alle variazioni intervenute nell'ISEE con effetto retroattivo.

Il "contributo forme di supporto presso la propria abitazione" è erogato in unica soluzione al genitore richiedente fino all'importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l'ISEE minorenni valido alla data di protocollazione della domanda.

Decadenza dalla domanda e subentro di un nuovo richiedente

L'erogazione del contributo è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge previsti per l'accesso al contributo (ad esempio, perdita della residenza in Italia, decesso del genitore richiedente, decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda, affidamento del minore a terzi, provvedimento negativo del giudice che determina il venire meno dell'affidamento preadottivo.

In tali evenienze, l'INPS interrompe l'erogazione del contributo a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza dell'evento che determina la decadenza.

Incumulabilità e trattamento fiscale del contributo

Il "contributo asilo nido" non è cumulabile con la detrazione fiscale frequenza asili nido. In ordine al "contributo forme di supporto presso la propria abitazione", l'Istituto conferma che lo stesso costituisce reddito esente dall'imposizione fiscale, in quanto sussidio corrisposto a titolo assistenziale, da certificare nell'apposita sezione della Certificazione Unica.

di Francesca Esposito

Fonte normativa