Infortunio causato dall’utilizzo di uno sgrassatore: niente risarcimento per il collaboratore scolastico
Non spetta alcun risarcimento al dipendente scolastico che si sia procurato un danno all’occhio durante l’utilizzo di un prodotto sgrassante (Cassazione - ordinanza 20 marzo 2025 n. 7436, sez. lav.)
Infortunio causato dall’utilizzo di uno sgrassatore: niente risarcimento per il collaboratore scolastico
Non spetta alcun risarcimento al dipendente scolastico che si sia procurato un danno all’occhio durante l’utilizzo di un prodotto sgrassante (Cassazione - ordinanza 20 marzo 2025 n. 7436, sez. lav.)
Un lavoratore con mansioni di collaboratore scolastico, durante lo svolgimento della prestazione nell’ istituto presso cui era in servizio, subiva un infortunio in quanto il liquido sgrassante che stava usando per le operazioni di pulizia schizzava nel suo occhio sinistro, provocandogli un'algia.
Il lavoratore agiva, dunque, per ottenere la condanna del datore di lavoro a risarcire il danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito per la lesione subita, tuttavia la domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello.
Per la cassazione della sentenza d’appello il lavoratore ha proposto ricorso, lamentando che la Corte territoriale avesse errato nel considerare carenti l'allegazione e le prove da lui presentate, ritenendo non assolto l'onere probatorio dell'evento.
Il collaboratore ha sostenuto di avere allegato e dimostrato l'evento e il danno subito, il luogo e le circostanze in cui si era verificata la lesione e il nesso causale evento e danno, fornendo elementi da cui ricavare la prova della nocività dell'ambiente e della responsabilità del datore di lavoro, che non lo avrebbe dotato di occhiali protettivi e non lo avrebbe formato in ordine ai rischi lavorativi, considerato, altresì, che il prodotto utilizzato nella scuola era pericoloso, trattandosi di un detersivo solvente.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze del lavoratore, giudicando immune da censure la sentenza impugnata che aveva evidenziato che il lavoratore aveva descritto la dinamica dell'infortunio in maniera imprecisa e lacunosa, non avendo fornito i ragguagli fattuali alla cui stregua comprendere quale fosse stato il decorso cronologico e causale degli accadimenti.
In particolare, la mancata prospettazione delle caratteristiche dell'infortunio occorso, con precipuo riguardo alla postura del lavoratore al momento dell'infortunio, alla tipologia delle superfici che stava pulendo, alle modalità con cui aveva impugnato lo sgrassatore, lo aveva maneggiato e direzionato, al fatto che la fuoriuscita del liquido fosse dipeso da una sua disattenzione ovvero dal malfunzionamento del beccuccio era tale da impedire l'individuazione della sua causa concreta e del soggetto al quale fosse soggettivamente imputabile l'evento lesivo.
Sulla base di tali presupposti il Collegio ha confermato l’insussistenza di responsabilità dell’Amministrazione datrice di lavoro, escludendo che al collaboratore spettasse il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale rivendicato.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa