Aran: accordi sul Contratto di ricerca e per i Collaboratori Esperti Linguistici
Sottoscritti, il 18/3/2025, dall’Aran in via definitiva, due contratti relativo alla sequenza contrattuale sul contratto di ricerca e sui collaboratori esperti linguistici
Aran: accordi sul Contratto di ricerca e per i Collaboratori Esperti Linguistici
Sottoscritti, il 18/3/2025, dall’Aran in via definitiva, due contratti relativo alla sequenza contrattuale sul contratto di ricerca e sui collaboratori esperti linguistici
Seguici:
I Contratti, rispettivamente, riguardano:
- l’importo del Contratto di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010:
- i Collaboratori Esperti Linguistici ( CEL).
In merito ai Collaboratori Esperti Linguistici ( CEL), il nuovo testo contrattuale, nel definire l’incremento dello stipendio tabellare, attua una perequazione del trattamento economico complessivo percepito dal personale in parola, riducendo la forbice retributiva presente tra i diversi Atenei.
Nello specifico, lo stipendio tabellare annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Tabella C2 - Università del CCNL 18/01/2024, a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dal 1/1/2022 è incrementato di euro 87,71 mensili per tredici mensilità.
L’incremento assorbe, fino a concorrenza del suo intero ammontare, il trattamento integrativo di Ateneo in godimento alla medesima data.
Pertanto, a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dal 1/1/2022 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici è pari ad euro 17.000,00 annui lordi per dodici mensilità per 500 ore effettive annue, cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria ottenuta dividendo il trattamento economico di cui al comma 3 per 500.
In merito al Contratto di ricerca , i tratta di una particolare forma di contratto che sostituirà gli assegni di ricerca precedentemente prima della novazione apportata dal D.L. 36/2022.
L’art. 22, al comma 6, della legge 240/2010 demanda alla contrattazione collettiva esclusivamente l’individuazione dell’“importo del contratto di ricerca” ivi disciplinato. Conseguentemente al personale non si estendono automaticamente tutte le altre norme contrattuali previste dal CCNL 18 gennaio 2024 nonché dagli altri CCNL del comparto o dell’area Istruzione e ricerca o di altri comparti o aree in essi confluite.
L'importo del contratto di ricerca è definito dal singolo ente in ragione dell’impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 22 della legge 240/2010.
In ogni caso l’importo del contratto non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale