venerdì, 21 marzo 2025 | 17:15

Rilascio CU 2025 delle prestazioni Inps

L'Istituto rende noto il rilascio della Certificazione Unica 2025 per le prestazioni a vario titolo erogate nell'anno 2024 e le modalità per ottenere la stessa attraverso i servizi online dell'Inps o con modalità alternative (INPS – Circolare 20 marzo 2025, n. 61)

Newsletter Inquery

Rilascio CU 2025 delle prestazioni Inps

L'Istituto rende noto il rilascio della Certificazione Unica 2025 per le prestazioni a vario titolo erogate nell'anno 2024 e le modalità per ottenere la stessa attraverso i servizi online dell'Inps o con modalità alternative (INPS – Circolare 20 marzo 2025, n. 61)

Seguici:

In ottemperanza agli obblighi di sostituto d'imposta l'Inps ha effettuato le operazioni di conguaglio sui redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi erogati nel 2024 ed ha rilasciato la corrispondente Certificazione Unica 2025.

A decorrere dal 14 marzo 2025 i percettori possono ottenere le certificazioni tramite una delle seguenti modalità messe a disposizione dall'Istituto.

On line

Gli utenti in possesso di SPID almeno di livello 2 o superiore, di CNS, di CIE di livello 2 o 3 o di eIDAS, nonché le residuali categorie di utenti per le quali è ancora consentito l'uso del PIN, possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2025 dal sito istituzionale www.inps.it attraverso i seguenti percorsi di navigazione:

- "Pensione e Previdenza" > "Benefici previdenziali e detrazioni" > "Certificazione Unica" > "Utilizza il servizio" > "Certificazione Unica 2025 (Cittadino)";

- "MyINPS"> "I tuoi servizi e strumenti"> "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS" > "Certificazione Unica". In tale sezione è possibile altresì consultare e stampare le Certificazioni Uniche prodotte e rilasciate a partire dall'anno d'imposta 2018 (CU/2019).

Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l'Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli stessi, di delegare una persona di propria fiducia per l'accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli INPS.

È, inoltre, possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l'apposito servizio "Certificazione Unica", disponibile all'interno dell'applicazione "INPS Mobile", scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

Presso la sede territoriale

Il rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2025 può essere richiesto presso il servizio di "Prima accoglienza", accessibile senza prenotazione presso le Strutture INPS dove lo stesso è presente.

Negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell'accesso in Sede.

La prenotazione può essere effettuata attraverso i seguenti canali che l'Istituto ha messo a disposizione dell'utenza:

- applicazione "INPS Mobile", disponibile per sistemi operativi Android e iOS;

- portale internet dell'Istituto (www.inps.it);

- Contact Center Multicanale (servizio con operatore).

PEC

I soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere alla casella postale "richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it" la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2025.

La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

Tramite Istituti di patronato, CAF, professionisti

Per l'acquisizione della Certificazione Unica 2025 è possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all'assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

I predetti soggetti possono accedere ai servizi INPS con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS o CIE di livello 3).

L'intermediario, preliminarmente all'accesso al modello di Certificazione Unica, deve identificare l'interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Le deleghe acquisite devono essere numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest'ultimo.

In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l'interessato abbia rilasciato apposita delega, l'intermediario deve acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato. La delega per il prelievo del modello di Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici dell'interessato e relativo codice fiscale;

- anno d'imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare;

- data di conferimento della delega.

La visualizzazione della Certificazione Unica 2025 da parte degli intermediari è subordinata all'inserimento in procedura di alcuni dati riguardanti l'utente. In particolare, ai fini dell'accesso alla banca dati, l'intermediario, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy, deve indicare tutti gli elementi informativi di seguito indicati: codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la Certificazione Unica 2025, esistenza di delega specifica, tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i seguenti elementi:

- posizione previdenziale (numero pensione);

- numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell'intermediario;

- inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega all'intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica.

Presso la residenza (propria o dell'erede)

Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell'erede di soggetto titolare sono attivi i seguenti canali di contatto:

- canale telefonico: esclusivamente su richiesta del titolare, la relativa Certificazione Unica sarà spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell'Istituto. A tale fine, è stato attivato il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. È anche possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);

- posta elettronica certificata: detto canale consente ai soggetti non titolari, quali il soggetto delegato o l'erede di soggetto deceduto, di acquisire la Certificazione Unica. L'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è il seguente: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.

In particolare, nel caso di soggetto delegato, il delegato deve richiedere la Certificazione Unica 2025, allegando, oltre all'atto di delega, anche la copia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del delegante, entrambi in corso di validità legale.

La Certificazione Unica viene inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza del delegante risultante dagli archivi dell'Istituto.

Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della Certificazione Unica, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente a copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.

La Certificazione Unica viene inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza dell'erede che presenta l'istanza.

Pensionati residenti all'estero

I pensionati residenti all'estero possono richiedere la Certificazione Unica 2025, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).

La Certificazione Unica viene inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell'Istituto.

Servizio "Canale/sportello utenza fragile"

Il canale per l'utenza fragile, nato dalla confluenza degli Sportelli Mobile e Voce, è operativo da ottobre 2023, al fine di rafforzare il processo di sostegno all'utenza fragile e ampliare i canali di contatto tra l'Istituto e le seguenti tipologie di utenti:

- utenti con disabilità, fruitori di indennità di accompagnamento, di frequenza e di comunicazione, di età inferiore ai diciotto anni o ultrasettantacinquenni;

- utenti con disabilità visiva appartenenti alla categoria "Ciechi civili", indipendentemente dall'età;

- utenti con disabilità uditive appartenenti alla categoria "Sordi" indipendentemente dall'età;

- pensionati ultraottantenni residenti in Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Il canale dedicato all'utenza fragile è accessibile tramite numeri di telefono specifici. Gli utenti che hanno ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell'iniziativa possono, infatti, contattare, al numero telefonico e all'orario indicato nella comunicazione stessa, un operatore della Struttura territorialmente competente e richiedere l'invio della certificazione, che viene spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell'Istituto.

Inoltre, è disposizione un servizio accessibile dal portale INPS www.inps.it, con il quale l'utente può richiedere l'invio di documentazione cartacea (CU, cedolino pensione, PagoPA per colf e badanti, ecc.) al proprio indirizzo di residenza o una consulenza dedicata.

Comuni e altre PA abilitate

Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2025 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l'Istituto per l'attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo.

Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all'esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.

Rilascio di CU al soggetto non titolare

Per il rilascio della CU a persona diversa dal titolare, la richiesta può essere presentata agli Istituti di patronato, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all'assistenza fiscale o attraverso il servizio di PEC, sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.

Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l'INPS al rilascio della Certificazione Unica richiesta, e da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. L'intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la predetta documentazione per un periodo di tre anni. Tale onere di conservazione non sussiste se l'intermediario ha inserito in procedura la scansione della delega e del documento di riconoscimento del soggetto interessato.

Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata dagli eredi del titolare della prestazione, la medesima deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000), con la quale il richiedente attesta la propria qualità di erede, unitamente a copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – Circolare 20 marzo 2025, n. 61