Regime IVA agenzie di viaggio e turismo
Singole prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia (AdE - risposta 21 marzo 2025 n. 80)
Regime IVA agenzie di viaggio e turismo
Singole prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia (AdE - risposta 21 marzo 2025 n. 80)
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Nel quesito oggetto d'interpello la Società contribuente rappresenta di essere un soggetto passivo stabilito in uno Stato Extra UE, non stabilito né identificato ai fini IVA in Italia, attivo nelle prenotazioni on line di servizi turistici, quali soggiorni e voli aerei, mediante la propria piattaforma. La Società riferisce altresì che la sua principale attività economica consiste nell'offrire ai consumatori finali (viaggiatori), la possibilità di prenotare servizi turistici attraverso la propria piattaforma digitale. Tali servizi, che possono variare dalla prenotazione degli alloggi all'offerta di pacchetti turistici (comprensivi, ad esempio, anche dei servizi di trasporto), sono offerti dall'Istante previa conclusione di contratti di fornitura con i soggetti passivi che prestano effettivamente tali servizi.
Con riferimento alla fornitura dei servizi di prenotazione di strutture ricettive (cd. servizi di alloggio) in Italia, il Contribuente precisa che i rapporti commerciali con i fornitori dei servizi sono regolati da un contratto di fornitura dei servizi di alloggio, denominato LodgingAgreement, che prevede diverse modalità di questa prestazione da parte Accommodation Providers.
Con riferimento a questa tipologia di contratto, il Contribuente chiede conferma della possibilità di applicare ai servizi turistici ivi contemplati il regime IVA riservato alle agenzie di viaggio e turismo (TOMS), disciplinato dall'art. 74-ter, co. 5-bis, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 , che recepisce gli artt. 306 e seguenti della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE (c.d. ''Direttiva IVA'').
In tale contesto la Società agisce in nome proprio e utilizza servizi (ossia alloggi/stanze) forniti da altri soggetti passivi (Accommodation Providers) dai quali ottiene il potere di disporne prima delle richieste di prenotazione dei Viaggiatori.
L'Amministrazione finanziaria chiarisce che l'applicazione del regime IVA delle agenzie di viaggio e turismo alla cessione di singoli servizi turistici è disciplinata dal comma 5-bis dell'articolo 74-ter del Decreto IVA ai sensi del quale per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.
In senso conforme, l'articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 30 luglio 1999, n. 340 prevede che per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo consistenti nella prestazione di servizi turistici non riconducibili fra i pacchetti turistici qualora siano rese da altri soggetti e acquisite nella disponibilità delle agenzie anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore, l'imposta si applica con le stesse modalità previste per le operazioni di cui al comma 1.
Al ricorrere di determinate condizioni, quindi, anche la vendita di singoli servizi turistici rientra nel c.d. metodo detrattivo base da base che dispone l'applicazione dell'IVA - se dovuta - con aliquota ordinaria sulla differenza tra il prezzo di vendita pagato all'agenzia di viaggi dal viaggiatore e il rispettivo costo d'acquisto, al lordo della relativa imposta, circostanza quest'ultima che inibisce all'agenzia di viaggio il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti del singolo servizio.
L'applicazione di questo regime alle cessioni dei singole prestazioni è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
1. i singoli servizi ceduti dall'agenzia di viaggio devono essere resi da altri soggetti (ad es. albergo/volo);
2. l'agenzia di viaggio deve aver acquisito il servizio già prima della richiesta del cliente.
Sulla possibilità di applicare il regime in commento alle singole prestazioni è tornata di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea confermando che:
- il regime in commento è obbligatorio nel senso che va applicato dagli Stati membri quando le agenzie di viaggio agiscono in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzano, ai fini dell'effettuazione del viaggio, cessioni di beni e servizi acquistati presso terzi soggetti passivi, salvo eccezioni espressamente previste;
- la fornitura da parte di un'agenzia di viaggi del solo servizio di alloggio piuttosto che di un biglietto aereo rientra in detto regime, a prescindere se questa fornitura sia accompagnata da servizi aggiuntivi diversi dai servizi di informazione e di consulenza, tipici di un'agenzia di viaggio. Una diversa interpretazione produrrebbe un regime fiscale complesso, in cui l'applicazione delle norme in materia di IVA dipenderebbe dagli elementi che compongono le prestazioni offerte a ciascun viaggiatore. Un regime fiscale siffatto non rispetterebbe gli obiettivi della Direttiva IVA;
- tale regime va applicato a un operatore economico che svolge servizi analoghi a quelli di un'agenzia di viaggi a condizione che soddisfi le condizioni sostanziali previste all'articolo 306 della Direttiva IVA per poter beneficiare, in linea di principio, del regime impositivo speciale in commento.
In merito all'ulteriore condizione della previa acquisizione del singolo servizio da parte dell'agenzia di viaggio, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione che, nella sentenza 8 febbraio 2022, n. 3857, chiarisce quanto segue: "Sia la norma primaria che il decreto ministeriale non richiedono che l'agenzia di viaggi abbia "acquistato" il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato ''acquisito nella disponibilità'' dell'agenzia di viaggi, ''anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore". In particolare, l'espressione: "precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia" deve intendersi come messa a disposizione del servizio da parte del fornitore all'agenzia, prima della vendita al cliente effettuata da quest'ultima. Tale espressione porta ad escludere che sia richiesto l'acquisto definitivo da parte dell'agenzia di viaggio del servizio turistico, ben potendosi rapportare il concetto di disponibilità alla possibilità di esercitare un diritto di opzione temporanea, in base agli accordi raggiunti con il fornitore''.
Secondo la Suprema Corte dunque, ai fini in esame, è sufficiente che l'agenzia di viaggi abbia la previa disponibilità del singolo servizio, intesa come potere di disporne effettivamente in qualsiasi momento, in via esclusiva e senza necessità di alcuna autorizzazione, almeno sino a una certa scadenza.
In merito alla fattispecie oggetto del presente interpello, la Società chiede conferma della possibilità di applicare l'articolo 74-ter, comma 5-bis, del Decreto IVA "ai servizi forniti in base al metodo X Collect Booking prevista dal Lodging Agreement". Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ritiene di aver sufficientemente chiarito, alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, i principi di natura interpretativa che regolano l'applicazione della disposizione tributaria invocata con riferimento alla fattispecie rappresentata dalla Società e pertanto spetta ora a quest'ultima redigere in modo conforme la relativa contrattualistica.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa