lunedì, 24 marzo 2025 | 10:17

Commercialisti: l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività

Il recente documento della Fondazione Nazionale Commercialisti offre un'analisi dettagliata sul trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione e detenzione di cripto-attività, un ambito in costante evoluzione normativa (FNC - comunicato 21 marzo 2025)

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Commercialisti: l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività

Il recente documento della Fondazione Nazionale Commercialisti offre un'analisi dettagliata sul trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione e detenzione di cripto-attività, un ambito in costante evoluzione normativa (FNC - comunicato 21 marzo 2025)

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L'aggiornamento si concentra sull'aliquota dell'imposta sostitutiva, il cui incremento progressivo ha sollevato dubbi interpretativi e criticità applicative.

Il quadro normativo di riferimento

La Legge di Bilancio 2023 (L. 27 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto una specifica fattispecie imponibile nell'ambito dei redditi diversi, inserendo la lettera c-sexies) dell'art. 67, co. 1, del TUIR. Tale disposizione ha sancito l'imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione o detenzione di cripto-attività, prevedendo un'aliquota dell'imposta sostitutiva inizialmente fissata al 12,50%.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha innalzato l'aliquota al 26% per l'anno 2025 e al 33% a partire dal 2026. Questa progressione normativa solleva interrogativi sulla tassazione delle plusvalenze realizzate nei periodi d'imposta 2023 e 2024, in assenza di un'esplicita previsione normativa che ne chiarisca il regime impositivo.

Dubbi interpretativi e retroattività delle disposizioni

Uno dei punti critici emersi riguarda la corretta individuazione dell'aliquota applicabile per il biennio 2023-2024. Il testo normativo non prevede esplicitamente l'applicazione dell'aliquota del 26% per tali anni, lasciando spazio a incertezze interpretative.

Il documento della Fondazione Nazionale Commercialisti sottolinea il rischio di una lettura retroattiva delle nuove disposizioni, con possibili profili di illegittimità costituzionale. L'assenza di un intervento chiarificatore potrebbe tradursi in una frammentazione dell'interpretazione normativa e in un aumento del contenzioso tributario.

Confronto con il panorama europeo

L'analisi comparativa con altri Paesi europei evidenzia differenti approcci alla tassazione delle cripto-attività. Ad esempio, in Francia le plusvalenze da operazioni occasionali sono soggette a un'imposta del 30%, mentre in Germania l'esenzione fiscale si applica a quelle realizzate dopo un anno di detenzione. In Portogallo e Slovenia, invece, le cripto-attività detenute per oltre un anno non sono imponibili, evidenziando un quadro normativo eterogeneo che potrebbe influenzare le scelte degli investitori.

Conclusioni e prospettive future

Il progressivo aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle cripto-attività rientra in una più ampia strategia di armonizzazione del regime fiscale italiano. Tuttavia, permangono criticità legate alla mancanza di chiarezza normativa per il periodo transitorio 2023-2024, con il rischio di effetti distorsivi e incertezze per i contribuenti.

In attesa di chiarimenti ufficiali, è auspicabile un intervento legislativo che definisca in modo univoco il trattamento fiscale delle plusvalenze su cripto-attività nei periodi d'imposta pregressi, garantendo certezza del diritto e riducendo il rischio di contenziosi con l'amministrazione finanziaria.

di Anna Russo

Fonte normativa

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