lunedì, 24 marzo 2025 | 11:28

Strumenti di pagamento elettronico: comunicazione all'Entrate

Termini, modalità e contenuto delle comunicazioni da trasmettere relative ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e all’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti (AdE – provvedimento 21 marzo 2025 n. 142285)

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Strumenti di pagamento elettronico: comunicazione all'Entrate

Termini, modalità e contenuto delle comunicazioni da trasmettere relative ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e all’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti (AdE – provvedimento 21 marzo 2025 n. 142285)

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Il decreto fiscale 2020 (art. 22, co. 5, ultimo periodo, DL n. 124/2019 convertito in L n. 157/2019) ha introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Con precedente provvedimento sono state date disposizioni in merito alle modalità e ai termini di comunicazione dei dati delle transazioni contabili effettuate mediate strumenti di pagamento elettronico e registrate dai prestatori di servizi di pagamento ( AdE - provvedimento 20 marzo 2022 n. 253155).

A fronte delle comunicazioni ricevute da Agenzia delle Entrate per il tramite della società PagoPa S.p.A. sono emersi possibili interventi migliorativi in merito al contenuto delle comunicazioni.

A tal fine , si definiscono i termini e il contenuto delle comunicazioni da trasmettere, specificando che i soggetti obbligati effettuano la comunicazione direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche (Modalità di compilazione; Specifiche tecniche Comunicazione; Specifiche tecniche Diagnostici e ricevute; Fotografia di consistenza) allegate al provvedimento in oggetto.

Il presente provvedimento si applica dal 1° gennaio 2026 e sostituisce e abroga i precedenti provvedimenti del 30 giugno 2022, n. 253155 e del 2 settembre 2022, n. 340401.

Nel dettaglio i soggetti interessati sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:

- il proprio codice fiscale;

- il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;

- il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;

- l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;

- l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;

- la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);

- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;

- la data contabile delle transazioni elettroniche;

- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;

- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Ai fini del presente provvedimento il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.

I soggetti obbligati trasmettono le informazioni direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al SID, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate.

La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione (ricevuta).

La ricevuta, redatta in conformità alle specifiche tecniche allegate, riporta le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, nonché i controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.

Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati inviano entro 5 giorni lavorativi i dati relativi alle transazioni che risultano non essere stati acquisiti.

L’Agenzia delle Entrate fornirà annualmente a ciascun soggetto obbligato una fotografia di consistenza dei dati ricevuti, al fine della verifica del corretto adempimento.

In caso di discrepanze riscontrate, il soggetto obbligato dovrà correggere, eventualmente integrandoli, i dati già trasmessi con specifiche comunicazioni di correzione secondo i termini e le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa