martedì, 25 marzo 2025 | 10:13

IMU 2025: aggiornamento dei coefficienti

Aggiornati i coefficienti, per l'anno 2025, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) (MEF - Decreto 14 marzo 2025)

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IMU 2025: aggiornamento dei coefficienti

Aggiornati i coefficienti, per l'anno 2025, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) (MEF - Decreto 14 marzo 2025)


Il gruppo catastale D comprende immobili a destinazione speciale, tra cui opifici, alberghi, teatri, e altri edifici con specifiche finalità produttive o commerciali. L'aggiornamento dei coefficienti moltiplicatori è essenziale per determinare la base imponibile su cui calcolare l'IMU e l'IMPi, garantendo che le imposte riflettano il valore corrente di mercato di tali immobili.

L'IMU rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per i comuni italiani, mentre l'IMPi è specificamente rivolta alle piattaforme marine. L'adeguamento dei coefficienti per il 2025 assicura un'applicazione equa e aggiornata delle imposte, in linea con le variazioni del mercato immobiliare.


Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2025, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 1, co. 746, L 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

Anno

Coefficiente

2025

1,00

2024

1,00

2023

1,02

2022

1,14

2021

1,19

2020

1,19

2019

1,20

2018

1,22

2017

1,22

2016

1,23

2015

1,23

2014

1,23

2013

1,24

2012

1,27

2011

1,30

2010

1,32

2009

1,34

2008

1,39

2007

1,44

2006

1,48

2005

1,52

2004

1,61

2003

1,66

2002

1,72

2001

1,76

2000

1,82

1999

1,85

1998

1,87

1997

1,92

1996

1,98

1995

2,04

1994

2,11

1993

2,15

1992

2,17

1991

2,21

1990

2,32

1989

2,42

1988

2,53

1987

2,74

1986

2,95

1985

3,16

1984

3,37

1983

3,58

1982

3,79

di Anna Russo

Fonte normativa

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