Magistrati onorari esclusivisti: indennità Naspi
I compensi erogati magistrati onorari esclusivisti nel ruolo a esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell'arco dell'anno 2023, è dovuto il versamento della contribuzione NASpI con conseguente diritto alla corrispondente indennità (INPS - Circolare 25 marzo 2025, n. 69)
Magistrati onorari esclusivisti: indennità Naspi
I compensi erogati magistrati onorari esclusivisti nel ruolo a esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell'arco dell'anno 2023, è dovuto il versamento della contribuzione NASpI con conseguente diritto alla corrispondente indennità (INPS - Circolare 25 marzo 2025, n. 69)
Seguici:
I compensi dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'art. 29, DLgs 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie (di seguito, magistrati onorari esclusivisti) sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
L'articolo 2 del DL 16 settembre 2021 n. 131 ha chiarito e precisato che sono dovute le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità.
Pertanto, a partire dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari esclusivisti nel ruolo a esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell'arco dell'anno 2023, i compensi corrisposti ai magistrati onorari esclusivisti, tenuto fermo l'obbligo di contribuzione al FPLD ai fini IVS, devono essere assoggettati anche all'obbligo di contribuzione in relazione alle assicurazioni di maternità, contro le malattie e contro la disoccupazione involontaria (NASpI).
Con riferimento al contributo di finanziamento della NASpI, in particolare, si applica nella misura dell'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui deve sommarsi il contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Ai fini del riconoscimento della prestazione NASpI i magistrati onorari esclusivisti devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della presentazione della domanda, in stato di disoccupazione involontaria (art. 19, co. 1, DLgs 14 settembre 2015, n. 150);
b) possano fare valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
c) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano fare valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, del DLgs 4 marzo 2015, n. 22, e di dimissioni di cui all'articolo 55 del DLgs 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
Con riferimento allo stato di disoccupazione di cui alla precedente lettera a), si precisa che questo deve essere involontario. Ai fini dell'accesso alla prestazione, sono pertanto escluse le ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
Per quanto riguarda il requisito contributivo di 13 settimane sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Per contribuzione utile ai fini del diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni.
La domanda di NASpI deve essere presentata all'INPS esclusivamente in modalità telematica, accedendo con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) all'apposito servizio dedicato presente sul sito istituzionale www.inps.it.
Inoltre, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa al sito web dell'Istituto, l'indennità NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Esclusivamente per le cessazioni del rapporto di lavoro intercorse tra la data di insorgenza dell'obbligo contributivo ai fini della NASpI e il 25 marzo 2025, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre da tale ultima. In tale ipotesi, la prestazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda, fatte salve le ordinarie ipotesi di slittamento dell'indennità, ove applicabili.
Per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti successivamente al 25 marzo 2025, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre secondo le regole ordinarie.
L'importo della NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l'anno 2025, all'importo di 1.436,61 euro.
Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari, per l'anno 2025, al 75 per cento di 1.436,61 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.436,61 euro.
L'importo massimo mensile dell'indennità NASpI non può in ogni caso superare, per l'anno 2025, l'importo di 1.562,82 euro.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della prestazione di disoccupazione.
L'indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al 3 per cento per ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione. La riduzione del 3 per cento della prestazione decorre, invece, dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il 50° anno di età alla data di presentazione della domanda.
Per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
di Ciro Banco
Fonte Normativa