giovedì, 27 marzo 2025 | 13:21

I lavoratori edili di Rieti hanno il nuovo Contratto Integrativo

Firmato il 10 febbraio 2025, tra ANCE Rieti e le OO.SS. territoriali, il nuovo CIPL per il settore delle Costruzioni Edili Industria della Provincia di Rieti, da valere sulle annualità 2024 - 2025

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I lavoratori edili di Rieti hanno il nuovo Contratto Integrativo

Firmato il 10 febbraio 2025, tra ANCE Rieti e le OO.SS. territoriali, il nuovo CIPL per il settore delle Costruzioni Edili Industria della Provincia di Rieti, da valere sulle annualità 2024 - 2025


Il nuovo CIPL per l’Edilizia Industria della provincia di Rieti, firmato il 10 febbraio 2025 da Ance Rieti e Fillea-Cgil Filca-Cisl Feneal-Uil, decorre dal 1° ottobre 2024 ed ha l’intento di definire regolamenti e sistemi di controllo per quanto concerne il monitoraggio sulla corretta attuazione di norme afferenti legalità/regolarità nel settore.

II presente CCPL, rinnova l’impegno delle Parti Sociali firmatarie ad implementare un modello di relazioni industriali basato sul continuo confronto con lo specifico intento di favorire e sostenere le esigenze del settore e di potenziare i sistemi di informazione-formazione nell’ottica di migliorare la prevenzione, la sicurezza sul lavoro e le relative condizioni ambientali attraverso azioni che valorizzino le potenzialità degli Enti Bilaterali.

Fondo Premialità

Il raggiungimento di gran parte degli obiettivi prefissati, in ordine al rilancio del settore e alla riqualificazione del sistema degli EE.BB., può essere facilitato dall'introduzione di meccanismi premiali che prevedano agevolazioni e/o riduzioni contributive, eventualmente temporanee, a favore di imprese che soddisfano i requisiti di seguito riportati.

A questo scopo le Parti Sociali istituiscono il "Fondo Premialità" che, secondo le indicazioni date dalle Parti Sociali Nazionali nell'accordo di rinnovo del CCNL del 2018, sarà finanziato, al netto dei rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, con l’1,05% del relativo Fondo Malattia/Infortunio.

Indennità

Le Parti Sociali convengono sulla rimodulazione/conferma delle seguenti indennità:

MENSA

Gli importi dell’indennità di mensa dal 1° aprile 2025, sono i seguenti

Dall’1/4/2025

OPERAI (su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria)

€ 0,95

IMPIEGATI (su base giornaliera)

€ 7,65

OPERAI CALCESTRUZZO (su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria)

€ 1,09

IMPIEGATI CALCESTRUZZO (su base giornaliera)

€ 8,79

TRASPORTO

In alternativa al rimborso mensile del mezzo pubblico qualora il raggiungimento del luogo di lavoro con tali mezzi sia impossibile o molto difficoltoso, verrà riconosciuta una indennità oraria di trasporto pari ad € 0,36 a decorrere dal 1° aprile 2025 e ad € 0,37 a decorrere dal 1° ottobre 2025.

LAVORO IN GALLERIA

E’ riconosciuta una indennità per i lavori in galleria a norma dell’art. 20 del CCNL, pari ad € 0,60 per ogni ora di lavoro prestato.

REPERIBILITÀ

Ai lavoratori che per esigenze tecniche e di organizzazione del lavoro sia richiesta, per iscritto, la reperibilità:

- in giornate non lavorative (sabato, domenica, giorni festivi) verrà riconosciuta un’indennità giornaliera di reperibilità pari a € 40,00;

- in giornate feriali, verrà riconosciuta un’indennità di reperibilità, settimanale pari a € 30,00.

Restano salve le eventuali condizioni di miglior favore già presenti in azienda in virtù di prassi e/o accordi aziendali.

TOP DOWN

Viene riconosciuto al lavoratore che opera 2 mt. al di sotto del piano stradale un importo pari a € 0,50 per ogni ora di lavoro prestato per lo svolgimento dello stesso.

ALTA MONTAGNA

Le Parti Sociali convengono un’indennità di montagna nei seguenti termini:

- ai lavoratori che prestano la propria opera in zone situate a quote superiori a mt. 1000 s.l.m. l’indennità giornaliera è pari ad € 3,32;

- ai lavoratori che prestano la propria opera in zone situate a quote superiori a mt. 1200 s.l.m. l’indennità giornaliera e pari ad € 3,87.

GUIDA MEZZI AZIENDALI

Ai lavoratori addetti alla guida di automezzi (pulmini, furgoni etc.) adibiti a trasportare dal luogo di raccolta al cantiere e viceversa il personale dell'azienda che lavora in trasferta, è corrisposta una indennità giornaliera pari al 5% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

TRASFERTA

Al lavoratore in servizio comandato a prestare la propria opera oltre i limiti del comune nel quale è stato assunto compete una diaria, ex art. 21 del CCNL, così calcolata a seconda della distanza dai confini del comune di assunzione:

- pari al 10% se il luogo di lavoro è situato oltre i 15 km ed entro i 50 km dal luogo di abituale lavoro;

- pari al 15% se il luogo di lavoro è compreso tra i 51 km ed i 100 km dal luogo di abituale lavoro;

- pari al 20% se il luogo di lavoro è situato oltre i 101 km dal luogo di abituale lavoro.

STESURA MANTO BITUMINOSO

L’indennità di stesura del manto bituminoso, su base giornaliera - solamente agli addetti alle operazioni di stesura del conglomerato bituminoso quale disagio che la stessa determina- viene portata a € 5,00.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale