venerdì, 28 marzo 2025 | 10:54

Sorpreso a fumare nella zona air-side: legittimo il licenziamento

La tolleranza del datore di lavoro rispetto all'inadempimento degli obblighi gravanti sui dipendenti e afferenti al rapporto di lavoro, quale la violazione del divieto di fumare in una determinata zona, non è di per sé idonea a far venire meno l'antigiuridicità della condotta (Cassazione - ordinanza 24 marzo 2025 n. 7826, sez. lav.)

Newsletter Inquery

Sorpreso a fumare nella zona air-side: legittimo il licenziamento

La tolleranza del datore di lavoro rispetto all'inadempimento degli obblighi gravanti sui dipendenti e afferenti al rapporto di lavoro, quale la violazione del divieto di fumare in una determinata zona, non è di per sé idonea a far venire meno l'antigiuridicità della condotta (Cassazione - ordinanza 24 marzo 2025 n. 7826, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'appello di Milano dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro ad un lavoratore al quale era stato contestato di aver fumato nei pressi dell'area air-side, insieme ad una decina di colleghi, nonostante il divieto di fumo.
Secondo la ricostruzione della Corte territoriale la società era a conoscenza della prassi dei lavoratori di fumare nell'area in questione e non aveva mai adottato alcun provvedimento per far rispettare il divieto di fumo; dunque l'accertata "tolleranza" di parte datoriale rispetto all'abitudine dei dipendenti di fumare in quella zona, ove neppure era apposto un cartello recante il divieto, doveva ritenersi sintomatica di una valutazione di quella prassi come non illecita; da ciò i giudici di appello desumevano l'assenza di rilievo disciplinare dell'addebito contestato e quindi l'insussistenza del fatto, con applicazione della tutela reintegratoria.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la Corte distrettuale avesse errato nel valorizzare la mancata adozione da parte della società di provvedimenti diretti a far rispettare il divieto di fumo come idonea a elidere l'illiceità della condotta del dipendente.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che, nel caso di specie, la tolleranza della datrice di lavoro rispetto all'inadempimento degli obblighi gravanti sui dipendenti e certamente afferenti al rapporto di lavoro (violazione del divieto di fumare in una determinata zona) non era di per sé idonea a far venire meno l'antigiuridicità della condotta, né dal punto di vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo.
Sul punto il Collegio ha precisato che in ipotesi di tolleranza di condotte illegittime non basta la mancata reazione del soggetto deputato al controllo a far venire meno l'illiceità della condotta e l'esclusione di responsabilità dell'autore della violazione in tanto è configurabile in quanto ricorrano elementi ulteriori, capaci di ingenerare nel trasgressore la incolpevole convinzione di liceità della condotta, sì che non possa essergli mosso neppure un addebito di negligenza; l’errore sulla liceità della condotta, correntemente indicato come buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti inevitabile.
Ebbene, nel caso di specie, la Corte di merito non si era attenuta ai principi richiamati in quanto, considerata pacifica l'esistenza del divieto di fumo in quella zona e la sua consapevolezza da parte del lavoratore, aveva errato nell'attribuire alla tolleranza datoriale nel reprimere le violazioni l'effetto di escludere l'antigiuridicità della condotta del dipendente, senza indagare sulla presenza di elementi ulteriori, atti a ingenerare nel lavoratore l'incolpevole convinzione di liceità della condotta e senza verificare se il dipendente avesse, in buona fede, fatto il possibile per rispettare il divieto di fumo sì che nessun rimprovero poteva essergli mosso oppure avesse unicamente approfittato della mancata reazione di parte datoriale fino a quel momento.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa