venerdì, 28 marzo 2025 | 17:24

Contributi dipendenti pubblici: prescrizione e regime sanzionatorio

L'Istituto fornisce indicazioni sull'inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2025, dei termini di prescrizione sui contributi dovuti dalle P.A. alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separata, nonché sull'inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2025, delle disposizioni in materia di sanzioni civili (INPS – Circolare 27 marzo 2025, n. 70)

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Contributi dipendenti pubblici: prescrizione e regime sanzionatorio

L'Istituto fornisce indicazioni sull'inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2025, dei termini di prescrizione sui contributi dovuti dalle P.A. alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separata, nonché sull'inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2025, delle disposizioni in materia di sanzioni civili (INPS – Circolare 27 marzo 2025, n. 70)

Per effetto delle disposizioni del "decreto Milleproroghe 2024" (art. 1, co. 2, lett. a) e b), DL n. 202/2024) sono stati ulteriormente differiti i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata. Parallelamente è stata differita fino al 31 dicembre 2025 l'inapplicabilità delle disposizioni in merito di sanzioni civili per le ipotesi di tardivo e omesso versamento dei contributi dovuti dalle PA.

In particolare è prevista l'inapplicabilità fino al 31 dicembre 2025 dei termini di prescrizione (art. 3, co. 9 e 10, L 8 agosto 1995, n. 335):

- alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore..

- alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Contestualmente è stabilito che le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2025, all'adempimento, anche in modalità rateale, dei suddetti obblighi contributivi non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili (art. 1, co. 3, DL n. 202/2024).

Inapplicabilità dei termini di prescrizione

Dunque è stata differita al 31 dicembre 2025 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separata.

L'applicazione del predetto differimento interessa la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) dei quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Quindi le disposizioni relative all'inapplicabilità dei termini di prescrizione interessano i seguenti datori di lavoro:

1. le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell'ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;

2. le aziende e le Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;

3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;

4. le istituzioni universitarie;

5. gli Istituti autonomi case popolari;

6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, tra i quali rientrano tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se non compresi nella legge n. 70/1975;

8. le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

9. l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);

10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

11. le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell'ambito dei compiti di organizzazione del Servizio sanitario nazionale attribuiti alle medesime;

12. gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) istituite dalle Regioni a seguito del processo avviato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che ha condotto alla trasformazione delle ex IPAB in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro;

13. la Banca d'Italia, la CONSOB e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate Amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato;

14. le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Sono esclusi, in quanto datori di lavoro privati:

a. gli enti pubblici economici;

b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

c. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;

d. gli ex IPAB trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato;

e. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f. i consorzi di bonifica;

g. gli enti morali;

h. gli enti ecclesiastici.

Con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, si ricorda che, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all'INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA (art. 1, co. 131, L 30 dicembre 2023, n. 213), pertanto non sono tenute a dare prova dei relativi versamenti.

Diversamente, laddove le Amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle medesime posizioni assicurative, mediante l'applicativo "Nuova PAssWeb", modalità non prevista nel campo di applicazione del citato articolo 1, comma 131, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'Istituto continua a svolgere le attività di verifica del versamento dei contributi dovuti e ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva, al pari di quanto attuato per i periodi successivi al 31 dicembre 2004.

Regime sanzionatorio

L'inapplicabilità del regime sanzionatorio ha portata generale ed è subordinata alla sola condizione che l'adempimento, anche in modalità rateale, avvenga entro il 31 dicembre 2025, purché la domanda di rateazione sia presentata entro il predetto termine e anche nel caso in cui le rate accordate scadano oltre il 31 dicembre 2025, e, per i crediti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sempre a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2025 e anche nel caso in cui le rate accordate scadano oltre il predetto termine. In ogni caso, sono dovuti sulle rate accordate gli interessi di dilazione ai sensi della normativa di riferimento.

Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2025, non sia definita con l'accoglimento (ad esempio, perché rigettata per mancanza dei requisiti di legge per beneficiare di tale istituto o per carenza della documentazione a corredo, ove prevista), il beneficio dell'inapplicabilità del regime sanzionatorio non trova applicazione, anche se successivamente una nuova istanza dovesse essere accolta.

Un limite all'inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – Circolare 27 marzo 2025, n. 70