Cittadinanza: nuove disposizioni in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato, nella GU n. 73 del 28 marzo 2025, il decreto legge recante misure urgenti in materia di cittadinanza (DL 28 marzo 2025 n. 36)
Cittadinanza: nuove disposizioni in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato, nella GU n. 73 del 28 marzo 2025, il decreto legge recante misure urgenti in materia di cittadinanza (DL 28 marzo 2025 n. 36)
L’intervento normativo consente l’immediata entrata in vigore di alcune delle norme previste nel disegno di legge sulla cittadinanza contestualmente approvato dal Consiglio dei Ministri e relative alla limitazione nella trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, il Decreto legge n. 36, pur mantenendo tale principio di fondo, basato sulla discendenza da cittadini italiani, rafforza la necessità di un vincolo effettivo con l'Italia da parte dei figli nati all’estero da cittadini italiani. Questo anche al fine di un allineamento con gli ordinamenti di altri Paesi europei e per garantire la libera circolazione nell’Unione Europea solo da parte di chi mantenga un legame effettivo col Paese di origine.
Le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. I figli di italiani acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia oppure se, prima della loro nascita, uno dei loro genitori cittadini ha risieduto almeno 2 anni continuativi in Italia.
I nuovi limiti valgono solo per chi ha un’altra cittadinanza (in modo da non creare apolidi) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l’entrata in vigore del DL).
Resterà ovviamente cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato).
Saranno comunque processate secondo le precedenti regole le richieste di riconoscimento della cittadinanza documentate e presentate entro le 23:59 del 27 marzo 2025.
Inoltre, il testo interviene in materia di controversie relative all’accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che:
- non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova;
- spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.
di Francesca Esposito
Fonte normativa