lunedì, 31 marzo 2025 | 10:03

Superamento del periodo di comporto per negligenza del datore: no al licenziamento

Escluse dal computo del periodo di comporto le assenze del lavoratore dovute a violazione dell'obbligo di formazione del datore di lavoro (Cassazione - ordinanza 27 marzo 2025 n. 8072, sez. lav.)

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Superamento del periodo di comporto per negligenza del datore: no al licenziamento

Escluse dal computo del periodo di comporto le assenze del lavoratore dovute a violazione dell'obbligo di formazione del datore di lavoro (Cassazione - ordinanza 27 marzo 2025 n. 8072, sez. lav.)

La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva accolto le domande proposte da una lavoratrice nei confronti dell'Associazione Onlus datrice di lavoro per la declaratoria di nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto.

Secondo la ricostruzione della Corte territoriale, nel caso in esame, il datore di lavoro aveva violato l'obbligo di formazione di cui all'art. 37, DLgs n. 81 del 2008, trascurando di organizzare corsi sulla prevenzione dei rischi, con particolare riguardo alla movimentazione di pazienti non autonomi, considerata la mansione di fisioterapista domiciliare svolta dalla lavoratrice, e alla sindrome del tunnel carpale sofferta, con conseguente connessione causale tra le assenze per malattia effettuate dalla lavoratrice e detto inadempimento, configurazione di una tecnopatia ed esclusione di tali assenze dal computo del periodo di comporto.
Il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni dei giudici di merito e dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per superamento del comporto in quanto imputabile alla negligenza dell’Associazione datrice di lavoro.


di Chiara Ranaudo

Fonte normativa