lunedì, 31 marzo 2025 | 12:31

In arrivo la Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia

Approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (AdE – provvedimento 28 marzo 2025 n. 155649)

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In arrivo la Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia

Approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (AdE – provvedimento 28 marzo 2025 n. 155649)

Il provvedimento in oggetto (emanato in base all'art. 70-terdecies, co. 5, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 come modificato dal Dlgs 13 novembre 2024, n. 180) ha approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (art. 70-octiesdecies, co. 1, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633) ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime, per comunicare con riferimento a ciascun trimestre civile dell'anno i dati individuati dall'articolo 70-unvicies del medesimo decreto.

Modalità e termini per la presentazione telematica

La Comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario (art. 3, commi 2-bis e 3, Dpr 22 luglio 1998, n. 322), mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. La Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d'affari annuo nell'Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonchè il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.

In caso di presentazione con un ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l'Agenzia delle entrate ne dà tempestiva comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia, i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime.

Qualora il soggetto passivo rilevi errori od omissioni in una Comunicazione già trasmessa oppure vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile, è consentito ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti.


Non è consentito inviare una Comunicazione correttiva per modificare la Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d'affari annuo nell'Unione europea.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.


di Daniela Nannola

Fonte Normativa